Il consenso del paziente che versa in “stato di necessità” non è necessario al sanitario che deve intervenire in urgenza. Questo, in estrema sintesi il contenuto del provvedimento emesso in data 27/11/2015 dal Giudice Tutelare di Modena Dott. Masoni.

In particolare, al detto Magistrato era stata rappresentata la necessità di nominare un amministratore di sostegno che esprimesse il consenso al trattamento di  “posizionamento PORT per nutrizione parenterale totale” da farsi con urgenza, in vece della paziente.

Motivo di ricorso, oltre che l’urgenza, era la “scarsa collaboratività” della paziente difficilmente in grado di alimentarsi da sola in maniera convenzionale, oltre che il segnalato pericolo di morte, ovvero, di un danno grave alla persona in caso di ritardo.

Nel rigettare la richiesta di nomina, il Giudice Tutelare, fa notare (come più volte sostenuto dal sottoscritto anche in precedenti articoli che hanno destato non poco clamore) che il medico è autorizzato ad intervenire (a norma degli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.) a prescindere dal consenso espresso dal paziente, quando questi versa in stato di necessità.

Tradotto in termini pratici, non può essere punito o emendato il comportamento del sanitario che agisce al di là del consenso per salvare (il paziente) da un pericolo reale   di subire un danno grave alla propria integrità o alla propria stessa vita.

Ciò che occorre tener presente è che, nella detta valutazione, il giudice considera consistente lo stato di necessità anche in riferimento alla perdita di maggior tempo  che potrebbe causare un ulteriore danno al paziente stesso. Una interpretazione, questa in commento, che potrebbe inaugurare una giurisprudenza diversa e nuova (rispetto ad alcuni orientamenti oltranzisti della Suprema Corte in tema di consenso), in grado di lasciare più serenità a chi opera dinnanzi a difficoltà od urgenze inattese.

Avv. Gianluca Mari

 

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