La Corte di Cassazione, con una sentenza storica, ha sancito dei principi fondamentali in tema di consenso informato e colpa medica

In questa breve disamina ci occuperemo della rilevanza attribuita dall’Autorità Giudiziaria a consenso informato e colpa medica, analizzando dunque l’orientamento dei Giudici di Legittimità oramai consolidatosi sul punto.

Dunque, occorre prendere le mosse da quanto statuito dalle Sezioni Unite con la storica sentenza n° 2437/2008, le quali hanno sancito dei capisaldi, in materia appunto di rilevanza del consenso informato e colpa medica, e di connessione tra i due concetti.

Invero, le Sezioni Unite hanno asserito che l’obbligo per il sanitario di acquisire il consenso informato del paziente non integra una regola cautelare, la cui inosservanza potrebbe determinare una condotta colposa a carico del sanitario.

Ciò, in quanto il consenso informato è stato predisposto al fine di tutelare il diritto alla salute del paziente, trattandosi appunto di quel documento con il quale il soggetto viene messo al corrente degli eventuali danni che possono derivare alla sua persona dalla terapia predisposta.

Ne consegue, pertanto, che laddove l’intervento da parte del medico avesse un esito infausto, ai danni appunto del paziente, la carenza agli atti clinici del consenso informato non consente affatto di ascrivere al sanitario una condotta colposa e dunque penalmente rilevante.

In altre parole, la condotta penalmente rilevante del sanitario discende dal mancato rispetto delle regole cautelari, mentre il consenso informato è quel documento che è stato posto all’interno del nostro ordinamento a tutela del diritto alla salute, garantito appunto dalla Carta delle Leggi.

Tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato che l’unico caso in cui l’omessa acquisizione del consenso informato può avere rilevanza penale e dunque ritenere colposa la condotta del sanitario si verifica allorquando il consenso non viene acquisito tempestivamente e tale ritardo genera lesioni ovvero morte del paziente.

Dunque, solo in questo caso sussiste connessione tra acquisizione del consenso informato ed evento lesivo/morte, attesa che il ritardo nell’acquisizione del primo ha poi generato l’evento dannoso.

Pertanto, tale orientamento delle Sezioni Unite è stato quello poi consolidato definitivamente in materia ed al quale si sono altresì uniformate le successive sentenze, tra cui quella in esame, che rappresenta l’epilogo di una complessa vicenda, all’esito della celebrazione del processo penale a carico di un medico.

 

 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

VIOLAZIONE CONSENSO INFORMATO: LA PROVA LIBERATORIA SPETTA AL MEDICO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui