La Suprema Corte ha avuto modo di porre un ulteriore tassello in tema di lettura, importanza e obbligatorietà del consenso informato

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 9331/2015, i giudici hanno approfondito ulteriormente la questione relativa al consenso informato.
Un tema fondamentale, se si considera che non vi è procedimento giudiziario, civile o penale nel quale non venga presentata una doglianza in merito al consenso informato e alla sua completezza e comprensione.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, una donna era stata sottoposta a radioterapia.
Il trattamento aveva però sortito effetti negativi e la paziente aveva lamentato di non essere stata sufficientemente informata in merito ai rischi che la radioterapia avrebbe potuto contemplare.

Se ne fosse stata a conoscenza, ha dichiarato la donna, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento.

Ebbene, il giudice di primo grado ha avuto modo di verificare che la radioterapia era stata eseguita nel migliore dei modi. Oltre a essere la terapia più adatta alla luce della storia clinica della donna.
Oltre a ciò la paziente aveva mostrato una intolleranza alla chemioterapia, ragion per cui non vi erano alternative alla radioterapia.
Stanti tali considerazioni, sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno rilevato un danno biologico derivante dal mancato consenso informato e hanno rigettato le richieste della donna.
A loro avviso, l’unico diritto leso era stato quello di informazione.
Pertanto, era stata stabilita la liquidazione di un danno molto inferiore rispetto a quello richiesto dalla donna.
Oltre a questo, i giudici hanno chiarito che la lesione del diritto alla autodeterminazione comporta la lesione del diritto salute in mancanza di prova del danneggiato, anche in via presuntiva che, se informato, non avrebbe effettuato l’intervento.
Questo principio, di fatto, si inserisce in quello che è un orientamento consolidato.  
Se una terapia necessaria viene eseguita bene ma da essa discendono dei problemi di salute, il medico potrà essere chiamato a risarcire solo se il paziente è in grado di dimostrare che se fosse stato debitamente informato delle conseguenze della terapia non si sarebbe sottoposto al trattamento.
Solo così può ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione rilevanza causale sul danno alla salute.
Tale orientamento è sancito dalle sentenze n. 2847 del 2010 e n. 16394 del 2010
Leggi l’approfondimento di questa sentenza dell’Avv. Gianluca Mari

La Redazione

 

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