Non avrà alcun indennizzo la consorte dell’infermiere professionista contagiata da epatite post trasfusionale, perché per i giudici della Cassazione al momento della domanda era decorso il termine decadenziale

Nel 2017, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame svolto dal Ministero della Salute, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’originaria attrice, volta ad ottenere, dal Ministero della Salute, l’indennizzo previsto dalla legge n.238 del 1997, in qualità di coniuge contagiata da consorte affetto da epatite post trasfusionale – per decorso del termine decadenziale.

La donna esponeva di aver scoperto la patologia diagnosticatale nel settembre 1994 ancor prima che il consorte, infermiere professionale, ne avesse avuto conoscenza; a quest’ultimo fu infatti, diagnosticata nel novembre 1995

Ma la corte d’appello aveva ritenuto comunque di dover respingere l’azione risarcitoria per decorso del termine triennale di decadenza decorrente dall’entrata in vigore della legge n.238 del 1997.

La vicenda è giunta sino ai giudici della Cassazione che hanno confermato la decisione impugnata per le ragioni che seguono.

Il giudizio di legittimità

Ebbene in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità, ha più volte affermato il principio secondo cui il termine triennale di decadenza, per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 ed esteso (art.1, comma 6 L.n.238 ) ai coniugi e figli affetti da epatite a causa di contagio da soggetto a propria volta precedentemente danneggiato da epatite postrasfusionale), si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data.

Nel 2015 le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez.U., n. 15352 del 2015) hanno ritenuto applicabile il termine di decadenza alle azioni relative ai danni irreversibili derivati da epatiti post-trasfusionali già manifestatesi alla data di entrata in vigore della nuova normativa, originariamente soggette al solo termine di prescrizione decennale.

In tal modo il Supremo Collegio ha inteso rimarcare la distinzione fra il momento di insorgenza del diritto, che si correla alla manifestazione del danno irreversibile, e l’esercizio del diritto stesso che rappresenta  l’unico criterio in grado di risolvere la questione relativa alla disciplina applicabile in caso di contagio derivato o indiretto.

La decisione

Detto in altri termini, “occorre riferirsi alla data di manifestazione del danno, che segna la nascita del diritto, e non a quella, che rileva ai diversi fini della decorrenza dell’indennizzo, della presentazione della domanda, né a quella della conoscenza della malattia e della derivazione causale della stessa, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo del termine di decadenza” (v., fra le altre, in tema di contagio indiretto Cass. n.20332 del 2018).

È stato finanche chiarito, che l’acquisita conoscenza o consapevolezza della correlazione dell’epatopatia sia con l’intervento terapeutico praticato (la trasfusione), sia, come nella specie, per contagio diretto da congiunto affetto da epatopatia contratta per causa di servizio, costituisce elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario e si risolve in un accertamento in fatto della Corte di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso era pertanto inammissibile e per tali motivi è stato rigettato.

La redazione giuridica

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