Illegittimo il verbale di contestazione differita della violazione al codice della strada che difetti del relativo provvedimento autorizzativo del Prefetto

Qualora il verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 CdS difetti del relativo provvedimento autorizzativo del Prefetto, l’ente proprietario della strada è tenuto a dimostrare che il tratto di strada oggetto di rilevamento e accertamento con contestazione differita rientra nell’elenco del Prefetto, pena l’illegittimità del provvedimento stesso.

La vicenda

Un conducente aveva presentato opposizione al verbale di contestazione per violazione del codice della strada dinanzi al Giudice di Pace di Padova, perché ne accertasse la nullità e/o invalidità ai sensi di legge.
Il ricorrente contestava la mancata segnalazione della postazione di rilevamento, la mancata visibilità della stessa, il difetto di funzionalità dell’apparecchio utilizzato, la mancata contestazione immediata ed infine l’assenza di indicazione del provvedimento del Prefetto che autorizzava il rilevamento con possibilità di contestazione differita nel tratto di strada oggetto dell’accertamento.
Ed infatti, il Comune non aveva fornito alcun documento a riprova del fatto che il tratto di strada ove era avvenuto il rilevamento oggetto di causa, rientrasse tra quelle indicate nel provvedimento prefettizio con la possibilità di effettuare la contestazione differita anziché quella immediata.
E’ noto che “sull’ente proprietario della strada incombano una serie di obblighi che prevedono, in particolare, la necessità del preventivo avviso dell’installazione dell’autovelox posizionato ad una congrua distanza dal prescritto segnale che lo deve anticipare, della leggibilità e immediata percepibilità della relativa segnalazione, della preventiva adozione di apposito decreto prefettizio per l’autorizzazione all’installazione degli autovelox sulle strade in cui è propriamente consentito al fine di rendere legittima la contestazione differita delle violazione riferite all’art. 412 CdS.

La decisione

Pertanto, qualora – come nel caso in esame-, il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia ed invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 CdS, debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata” (Cass. n. 23726/2018).
Appare quindi necessaria, quando ne viene eccepita la mancanza, la dimostrazione che il tratto di strada oggetto di rilevamento e di accertamento con contestazione differita rientri nell’elenco del Prefetto.
Ebbene, posto che tale dimostrazione l’ente proprietario della strada, non aveva allegato, il ricorso del conducente è stato accolto e annullato il verbale di infrazione.

La redazione giuridica

 
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