La Cassazione è tornata di recente ad occuparsi della materia dei contratti bancari e, nella specie, delle controversie relative all’applicazione di interessi usurari sui conti correnti intestati ai clienti

Nel caso in esame, è stata affronta la particolare questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto, agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura, di cui all’art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, per quei contratti bancari conclusi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» che all’art. 2bis ha disposto che: “sono  nulle  le  clausole  contrattuali  aventi  ad  oggetto la commissione  di  massimo  scoperto  se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte  di  utilizzi  in  assenza  di  fido”.

Il principio di dritto delle Sezioni Unite

Cosicché i giudici della Cassazione hanno colto l’occasione per ribadire il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), secondo il quale “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati“.

Ebbene, secondo i giudici della Cassazione il principio di diritto così affermato è nel senso che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis non ha carattere interpretativo e retroattivo, onde va escluso che, per il periodo precedente l’entrata in vigore della nuova disposizione, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell’usura presunta, mentre occorrerà svolgere una doppia comparazione, l’una con riguardo al tasso soglia usurario e l’altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque è oggetto di una rilevazione separata.

Per tali ragioni non poteva trovare accoglimento l’istanza del ricorrente in ordine alla sua richiesta di riconduzione della commissione di massimo scoperto entro il tasso soglia stabilito per il periodo anteriore al 2009.

 La redazione giuridica

 

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