L’obbligo di iscrizione al sistema di gestione separata per il versamento dei contributi, viene meno solo se il reddito prodotto da altra attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla propria cassa di riferimento

L’avvocato che non è iscritto alla Cassa, deve versare i propri contributi previdenziali all’INPS?

Non sono d’accordo i giudici della Corte d’Appello di Roma che hanno avuto modo di pronunciarsi sul ricorso di un avvocato, all’epoca dei fatti dipendente iscritto all’INPDAP; successivamente l’INPS lo aveva iscritto d’ufficio nella Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 ed aveva chiesto i contributi per il lavoro autonomo svolto nell’anno 2005.

La ragione dell’iscrizione alla gestione separata risiedeva nel fatto che l’avvocato aveva svolto la libera professione in maniera non abituale e per tanto non aveva eguale obbligo di iscrizione alla propria Cassa previdenziale.

Il caso

I fatti risalgono, in effetti, ad anni antecedenti l’entrata in vigore dell’automaticità dell’iscrizione alla Cassa a seguito di iscrizione all’albo professionale forense (Art. Regolamento di attuazione ed art. 21, L. 247/2012).

I giudici della corte territoriale, avevano confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata parzialmente accolta l’opposizione che l’avvocato aveva presentato nei confronti dell’INPS.

A sostegno della loro decisione, vi era il richiamo all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. In l. n. 11/2011, secondo il quale l’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS ha carattere residuale, essendo prevista necessariamente solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti ad albi, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

Tali condizioni ricorrono nel caso dell’esercizio della professione forense, che come noto, rientra tra quelle attività non soggette al versamento contributivo presso l’istituto di previdenza nazionale.

La questione giuridica

Il punto di diritto oggetto dei fatti in commento, concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS da parte di avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti all’albo professionale, ma senza che con ciò ne consegua la costituzione di una posizione previdenziale in loro favore.

La questione in verità era stata già risolta dalla Cassazione, seppure per vicende analoghe riguardanti professionisti ingegneri e architetti (sent. n. 30344/2017; n. 30345/2017; n. 1172/2018; n. 2282/2018; n. 1643/2018).

Sebbene, infatti, si trattasse di attività diverse, il nodo da affrontare era il medesimo.

Il parere della Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione, tengono subito a precisare che si tratta di fatti accaduti in un tempo (giuridico) ormai superato. All’epoca, per essere iscritti alla Cassa forense erano necessari due requisiti: l’iscrizione all’albo professionale e l’esercizio della libera professione con carattere di continuità. E pertanto, non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all’albo.

Dall’altra parte vi era la Gestione separata INPS che aveva la funzione di garantire copertura assicurativa, nell’ottica della cd. “politica di universalizzazione delle tutele” non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne usufruivano solo in parte (cioè coloro che svolgevano due attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale solo per una delle due, facendo così in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione).

L’impostazione è di derivazione sicuramente costituzionale: “sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dall’ stesso art. 38 Cost.

Conclusione

Su queste premesse deve ritenersi valida la tesi del professionista (come accaduto al ricorrente nel caso di specie), che per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, si era sottratto legittimamente all’obbligo di iscrizione alla gestione separata, poiché non obbligato all’iscrizione presso la propria cassa professionale. ad eccezione del versamento del contributo integrativo.

Tuttavia, la funzione assunta dalla Gestione separata, risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, il che vuol dire che essa è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale di una attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo, anche se il medesimo soggetto svolge un’altra diversa attività, per la quale risulta iscritto ad altra gestione.

Detto in altri termini, l’obbligo di iscrizione al sistema di gestione separata, viene meno se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Ebbene, facendo applicazione del principio di universalizzazione delle tutele, deve ritenersi che la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore alcuna copertura assicurativa per gli eventi di vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui, come nel caso in esame, non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS.

 

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