E’ legittima la previsione prevista dall’art. 1 della Convenzione CARD per cui la compagnia assicurativa del danneggiato può rappresentare in giudizio quella del danneggiante

In caso di procedimento ordinario, le compagnie di assicurazione RCA possono optare per il mandato previsto dalla Convenzione senza alcuna compromissione dei diritti del danneggiato, in quanto la Compagnia mandataria, infatti, agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante.

È quanto di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 51965/2018.

La vicenda

Ancora un caso di infortunio a causa di un sinistro stradale. Questa volta a portare la vicenda in Tribunale è stato un uomo che si rivolgeva al Giudice di Pace di Bologna per far condannare i responsabili dell’incidente al risarcimento di tutti i danni, ivi compreso quello biologico.

Nel procedimento instaurato, si costituiva in giudizio, proponendo ricorso incidentale, la compagnia del danneggiato, ai sensi dell’art. 77, quale cioè rappresentante sostanziale e processuale dell’assicurazione convenuta, avendo essa ricevuto espresso mandato, in base all’articolo 1bis della Convenzione Card.

Sulla questione sono intervenuti i giudici della Suprema Corte.

La questione giuridica è la seguente:

In caso di incidente stradale, esiste un diritto del danneggiato di scegliere contro chi agire? Contro il proprio assicuratore o contro quello del responsabile civile?

Nella prassi giudiziaria è facile trovarsi di fronte alla costituzione in giudizio dell’assicurazione del danneggiato in qualità di mandataria dell’assicurazione del danneggiante, per aver ricevuto da quest’ultima mandato irrevocabile di rappresentanza come disciplinato dagli art. 77 e 317 c.p.c.

Era quanto accaduto nel caso in esame: l’intervento volontario e in proprio della compagnia del danneggiato nel giudizio da lui instaurato contro il danneggiante e la sua assicurazione, sulla base di un mandato espresso che lo stesso danneggiato le aveva conferito ai sensi dell’art. 1bis Convenzione CARD.

La soluzione

Oggi non vi sono più dubbi nell’affermare la legittimità di un simile intervento (come quello operato dal danneggiato nella causa in questione).

La questione seppure molto dibattuta dai giudici di merito è stata risolta nel senso di negare il verificarsi di una ipotesi di nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.,

non si tratta, infatti, di privare il danneggiato della facoltà di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile.

La Compagnia mandataria, infatti, agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante (Cass. Sez. III, n. 20408/2016).

Se questo ragionamento corrisponde a verità (così com’è) si può affermare con certezza che la costituzione in giudizio della mandataria non pregiudica in alcun modo, il diritto del danneggiato (come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.

 

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