Nel 2017, la Corte d’appello di Palermo aveva condannato una società cooperativa operante nel settore dei trasporti, alla riassunzione entro tre giorni di un proprio lavoratore; in caso contrario, avrebbe dovuto corrispondergli a titolo risarcitorio, un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione

Il dipendente era socio della predetta cooperativa ed era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, causato da crisi di liquidità e riduzione delle corse relative alle linee di trasporto urbano esercitato nei comuni di competenza.
In tal modo la corte territoriale aveva ritenuto applicabile anche al caso di specie, il cd. “rito Fornero”.
Ma con ricorso per cassazione il lavoratore licenziato chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza per l’erronea esclusione nel computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, in funzione dell’applicazione della tutela reale.

Questioni preliminari

In via preliminare, i giudici della Cassazione esaminano l’eccezione di nullità del ricorso per cassazione, in quanto notificato a mezzo PEC, non sottoscritto e inviato in formato word (.doc) modificabile; per essere lo stesso, privo della dicitura “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”; ed inoltre, la procura alle liti in formato.PDF ottenuta mediante scansione dell’originale cartaceo sottoscritto e l’attestazione di conformità dell’atto notificato via PEC dell’originale cartaceo, erano privi di firma digitale.
Ma per gli Ermellini la predetta eccezione è del tutto infondata.
Qualora, infatti, l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso soltanto in caso di assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore.
Inoltre, la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994″, costituisce una mera irregolarità, e non una nullità, qualora tra le parti sia avvenuto il perfezionamento della notifica e così pure la modalità di redazione (in “estensione.doc”, anziché in “formato.pdf”) dell’atto, se la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. s.u. 28 settembre 2018, n. 23620).

La decisione di legittimità

Diversamente, doveva ritenersi fondato il ricorso sugli ulteriori aspetti di diritto dedotti.
La Cassazione ha ritenuto ormai superato il precedente indirizzo, seguito dalla Corte territoriale, di esclusione dal computo dei dipendenti di un’impresa cooperativa, ai fini dell’applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti, i soci lavoratori subordinati, ciò sull’essenziale rilievo della tutela del posto di lavoro non in base alla stabilità del rapporto ma allo stesso patto sociale (Cass. 17 luglio 1998, n. 7046).
E ciò per effetto della disciplina innovativa introdotta dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, (di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
Con la nuova normativa è stata infatti, introdotta una diversa visione della prestazione lavorativa del socio, non più quale mero adempimento del contratto sociale, ma piuttosto radicata in un “ulteriore” rapporto (appunto) di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge anzidetta.
E dunque, in continuità con una simile impostazione si è ritenuto che il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa debba essere assistito da garanzia di stabilità.
Pertanto, la vigente disciplina deve essere intesa nel senso della sua integrale applicazione, in costanza di rapporto associativo, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato: sicché, anch’essi devono essere computati ai fini del requisito dimensionale.
In definitiva il motivo di ricorso è stato accolto con affermazione del seguente principio di diritto: “In una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l’applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42“.

La redazione giuridica

 
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