Sono certo che le risposte sarebbero tante e diverse tra i giuristi e i medici legali e già sulle pagine di questo quotidiano ne abbiamo parlato anche se non approfonditamente

Questa volta vorrei dire la mia sull’argomento cercando di evidenziare gli aspetti positivi e negativi di ognuna delle due scelte che, tra l’altro, dal prossimo mese di settembre, sarà argomento da approfondire nel corso di alta formazione organizzato dall’Accademia della Medicina Legale.
In effetti non è facile generalizzare su tale tipologia di contenzioso in materia di responsabilità sanitaria in quanto la convenienza tra la causa preceduta dalla mediazione e la consulenza tecnica preventiva seguita dal 702bis ha troppe variabili che sembrano veramente indipendenti dai nuovi obblighi di legge (legge 24/17 Gelli-Bianco).
E quali sono queste variabili? Analizziamole una per una:

  1. Orientamento del tribunale di competenza;
  2. Presenza di una solida compagnia di assicurazione alle spalle della struttura sanitaria o del medico;
  3. “Forza” economica della parte attrice.

Queste sono le variabili di base che devono far orientare l’attore e il suo avvocato nella scelta dell’orientamento in quanto:

  1. Esistono tribunali in cui malgrado l’espletamento preventivo del 696bis convertono il rito del 702bis e spesso rinnovano la ctu anche senza fondato motivo (vedi l’ordinanza pubblicata lunedì scorso 5 giugno), mentre altri emettono in breve tempo l’ordinanza dopo una o due udienze;
  2. Se dietro una struttura esiste una compagnia di assicurazioni solitamente fa la transazione specie se la ctu è fatta bene e non presenta vizi logici o errori procedurali;
  3. Iniziare con la Consulenza Tecnica Preventiva potrebbe costare il doppio di spese specie se, come detto al punto 1), il giudice converte il rito sommario e rinnova la CTU.

Questi rappresentano il primo scrutinio da farsi quando si ritiene di aver subito un danno da malpractice medica.
Ma ci sono seri vantaggi comunque nell’espletare preventivamente un 696bis e ve ne accenno solo qualcuno in questa sede (lasciando ogni approfondimento al corso di formazione per ctu e ctp) anche e soprattutto se consideriamo le novità della legge Gelli.
Vorrei farvi riflettere ponendo delle domande a cui però non seguiranno delle risposte:

  • Come può fare l’attore a fornire la prova della malpractice senza la paura delle spese di soccombenza quando chiama in causa un medico e non la struttura?
  • Come può fare un attore a verificare la colpa altrui senza avere una relazione di parte che qualifica l’inadempimento dei sanitari?
  • Come può farsi valutare il proprio caso in soli 6 mesi dimostrando solo il contratto, il maggior danno e il nesso di causa?

Meditate gente, meditate!

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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