La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo al danni da insidia stradale e alla responsabilità del Comune

Quali sono le responsabilità del Comune in caso di danni da insidia stradale?
La Cassazione con l’ordinanza n. 22419 del 26 settembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di responsabilità del Comune in caso di danni da insidia stradale.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda proposta da una donna nei confronti del Comune di Scandicci.
L’obiettivo era ottenere “il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione”, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia).
Per i giudici dei primi due gradi di giudizio, infatti, la donna percorreva tutti i giorni quel tratto di strada. Pertanto, “ben ne conosceva il cattivo stato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava”.
“Sicché – si legge – era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto”.
La donna, ritenendo la decisione ingiusta, aveva fatto ricorso in Cassazione.
Tuttavia, i giudici, lo hanno ritenuto infondato, rigettandolo.
Osservava la Cassazione, infatti, che “l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”.
Non solo. Per la Corte, occorre tenere presente un altro aspetto.

Più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata “attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato”, più il comportamento della vittima incide nella verificazione del danno.

Questo va ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso.
In questo caso, per la Cassazione risultava accertato che la danneggiata “conoscesse l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro”.
Ne conseguiva, quindi, che “l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto”.
Pertanto, la condotta della donna aveva interrotto il rapporto di causalità “fra la condotta attribuibile al Comune di Scandicci e il danno patito dalla R.”.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso della donna, condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
 
 
 
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