Il danno da vaccinazioni non obbligatorie si paga anche se la vaccinazione non è obbligatoria, ma raccomandata, purché sia chiaro il nesso di casualità.

La legge n. 210 del 1992 è incostituzionale. A dichiararlo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 268, (relatore Nicolò Zanon). Secondo la Corte, l’incostituzionalità risiederebbe nella mancata previsione di un indennizzo a favore di chiunque abbia subito una permanente menomazione dell’integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale. Purché, ovviamente, sia provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra.
La legge n. 210/1992 prevede infatti il diritto all’indennizzo solo se la menomazione viene causata da una vaccinazione obbligatoria. La la vaccinazione influenzale, invece, appartiene a quelle soltanto raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche.

Il danno da vaccinazioni non obbligatorie

La Corte ha ritenuto che, come accade per quelle obbligatorie, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l’obbiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione.
Quindi, anche in questo caso esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere dell’eventuale pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.
La sentenza precisa poi che l’estensione del riconoscimento del diritto all’indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell’indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.
 
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