La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha ritenuto provati gli elementi fondanti della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto dei sanitari coinvolti in un caso di malpractice medica

Con una pronuncia del 31 marzo 2017 la Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna si è espressa sulla richiesta di risarcimento di un danno erariale indiretto. La vicenda scaturisce da un caso di malpractice medica da cui era derivata la decisione della Asl di Imola di chiudere in via transattiva il contenzioso con una paziente.

La vittima era stata operata per una frattura spiroide scomposta del terzo diafisario distale della tibia estesa longitudinalmente fino alla superficie articolare contrapposta all’astragalo. I medici, inoltre, le avevano diagnosticato anche una frattura scomposta del terzo distale del perone.

Dopo l’intervento chirurgico, tuttavia, la donna aveva continuato a lamentare dolori e ne aveva informato i sanitari in occasione delle visite di controllo. Successivamente aveva deciso di rivolgersi a un’altra struttura dove le era stata riscontrata la “mobilizzazione di chiodo endomidollare e scomposizione del focolaio”.

Era quindi stata costretta a tornare in sala operatoria. Di qui la richiesta di risarcimento all’Azienda sanitaria della città romagnola.

Di fronte alla Corte dei Conti i medici convenuti hanno tentato di dimostrare la correttezza del lavoro svolto sul piano clinico. I medici hanno sostenuto la legittimità della scelta terapeutica e la conformità del loro operato alle linee guida, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente.

I Giudici amministrativi, tuttavia, non hanno accolto tali argomentazioni considerando gli elementi probatori insufficienti a inficiare le contestazioni della parte attrice. Secondo la Corte dei Conti i sanitari non avrebbero supportato le proprie affermazioni con un parere medico legale di un professionista esterno. Né tantomeno con l’allegazione di articoli di quotate riviste medico-scientifiche da cui si potesse dedurre il rispetto delle leges artis dell’agire medico.

Il Collegio, inoltre, ha ritenuto provati, dalla parte attrice, gli elementi fondanti della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto dei convenuti.

Per approfondire le motivazioni di tale orientamento si invita a leggere l’articolo “Danno erariale: sussiste se è accertata la negligenza dei sanitari”, dell’avv. Maria Teresa De Luca

 

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