Trattasi di una valutazione equitativa su un danno iatrogeno incrementativo: ossia come danneggiare un cittadino già danneggiato sottraendogli 45mila euro!

Una sentenza del Tribunale di Milano che certamente non è equa con il danneggiato “sfortunato” che, per fatto illecito altrui, ai suoi problemi fisici ne aggiunge altri (danno iatrogeno incrementativo).

In questa sentenza il giudice considera più giusto che il danneggiante non si faccia carico dei problemi preesistenti del danneggiato il quale, però, deve, con rispettosa dignità, sopportare il “deprezzamento” fisico causato dal fatto ingiusto altrui!

Insomma, parliamo di un caso dove il ctu specifica motivatamente il maggior danno legato alla infezione della protesi del ginocchio, e dove il giudice, tale maggior danno (10%) lo conteggia alla stregua di un NON maggior danno. Ma leggiamo, nel seguente stralcio della sentenza, la modalità del calcolo economico di questo maggior danno del 10%:

“…Per quanto concerne i postumi di carattere permanente, il quadro menomativo attualmente residuato a carico dell’arto inferiore sinistro della sig.ra C. (ormai stabilizzato) è complessivamente quantificabile, in termini di danno biologico permanente, nella misura del 30% (trenta per cento), comprensivo delle limitazioni funzionali articolari e degli esiti cicatriziali e meiopragici muscolo-ligamentosi post chirurgici e post-infettivi”

Tale proposta valutativa indica il complessivo danno residuato dagli esiti chirurgici delle cruentazioni al ginocchio sinistro in un quadro di pregressa gonartrosi necessitante di iniziale intervento di sostituzione protesica e di successiva ri-protesizzazione, al cui interno è stata differenziata la quota ascrivibile alle complicanze settiche (c.d. danno iatrogeno).

Secondo le risultanze peritali, “il ‘plus’ menomativo anatomo-funzionale ascrivibile alle complicanze settiche del sito chirurgico, inteso come ‘maggior danno’ o ‘danno differenziale iatrogeno’ può essere equamente individuato nella misura del 10% (DIECI per cento), con ‘delta’ compreso tra il 20 (VENTI) %, indicativo della percentuale dei postumi che sarebbero residuati in caso di decorso esente da manifestazioni infettive, e il 30 (TRENTA) % rappresentante l’attuale quota menomativa posseduta dalla Signora I.C.”.

Non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione dei consulenti, che tiene in debito conto tanto le pregresse condizioni dell’attrice, quanto le inevitabili ripercussioni disfunzionali dell’intervento di reimpianto protesico – danni che non possono certamente ascriversi alla condotta dei sanitari del P. – identificando il punto di invalidità effettivamente riconducibile alla negligenza e all’imperizia degli stessi. Nel caso di specie, viste le conclusioni dei periti, il danno iatrogeno è da identificarsi nella misura del 10%, con calcolo differenziale tra gli esiti menomanti che sarebbero comunque conseguiti a un corretto trattamento (20%) e quelli effettivamente imputabili al convenuto (30%).

Si deve quindi procedere ad un addebito risarcitorio per quei soli danni che hanno aggravato una condizione già pregiudicata per fattori indipendenti, poiché una menomazione biologica permanente sarebbe comunque residuata anche senza complicanza, senza tuttavia ignorare la maggiore capacità afflittiva che un aggravamento delle condizioni di salute comporta rispetto ad una lesione di pari entità che incide su un soggetto “sano”….

…Il Tribunale di Milano ha già avuto modo di affrontare la questione relativa all’imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo sottolineando -con argomentazioni totalmente condivise da questo giudice- come si ponga “la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, ad una selezione, nell’ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze per individuare il danno alla persona oggetto dell’obbligo risarcitorio a carico del medico operante.

Principio che inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili:

a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;

b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa.” (Tribunale Milano, giudice Bichi, sent. 30.10.2013).

Alla luce dei sopra richiamati principi, al convenuto va addebitato esclusivamente il danno dallo stesso provocato, che ha inciso sull’integrità psico-fisica globale dell’attrice nella misura del 10%, senza tuttavia trascurare che il danno iatrogeno di natura infettiva rappresenta un’infermità funzionalmente invalidante che ha concretamente inciso sulla complessiva infermità della signora C..

Vanno dunque considerate, da un lato, la imputabilità del solo maggior danno derivato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, dall’altro, la più pesante incidenza del danno iatrogeno patito dall’attrice rispetto ad altra persona priva di ulteriori menomazioni.

Di questa maggiore afflittività deve tenersi conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, mediante adeguata personalizzazione….

…Richiamati quindi i principi consolidatisi a partire delle pronunce della Suprema Corte nn.26972, 26973, 26074 e 26075 del 2008; considerati tutti gli aspetti di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, anche sotto il profilo del danno morale; assunte le ultime tabelle elaborate da questo Tribunale quale criterio generale di valutazione (Cass. n.12464/2012); considerate altresì l’età dell’attrice al momento della stabilizzazione dei postumi, la complessiva vicenda, le sue condizioni personali, la complessiva gravità delle conseguenze pregiudizievoli di carattere permanente ed il loro rilievo funzionale; si perviene, secondo un necessario criterio equitativo ed operata una congrua personalizzazione, ad un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale di natura permanente di Euro 25.000,00…”.

Adesso leggete attentamente questo stralcio di sentenza e focalizzatevi sulla motivazione della valutazione equitativa del danno iatrogeno incrementativo.

Il sottoscritto lo ha fatto più volte e ha compreso sempre la stessa cosa: al danneggiato è stato fatto un secondo danno incrementativo, ossia i 50mila euro sottratti “equitativamente”!

Il giudice è partito dal concetto giusto che il danneggiante deve pagare solo ciò che ha causato e la giurisprudenza di Cassazione ne dà conferma.

Il giudice quindi afferma che “la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa“.

Anche questo concetto non fa una grinza!

Ma come arriva alla liquidazione equitativa? Con quale motivazione logico-razionale?

Nessuna, in quanto il Giudice afferma che “…si perviene, secondo un necessario criterio equitativo ed operata una congrua personalizzazione, ad un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale di natura permanente di Euro 25.000,00“.

Vediamo quale logica equitativa sottende la valutazione dei 25mila euro liquidati per il danno iatrogeno incrementativo del 10%

Partiamo dal semplice concetto espresso dal ctu: “...Secondo le risultanze peritali, “il ‘plus’ menomativo anatomo-funzionale ascrivibile alle complicanze settiche del sito chirurgico, inteso come ‘maggior danno’ o ‘danno differenziale iatrogeno’ può essere equamente individuato nella misura del 10% (DIECI per cento), con ‘delta’ compreso tra il 20 (VENTI) %, indicativo della percentuale dei postumi che sarebbero residuati in caso di decorso esente da manifestazioni infettive, e il 30 (TRENTA) % rappresentante l’attuale quota menomativa posseduta dalla Signora I.C.“.

La cosa più semplice e giusta da farsi era di valutare il “prezzo” del 30% e sottrarre da esso il “prezzo” del 20%, ossia da 131.000€ (valore del 30%) sottrarre 62.000€ (valore del 20%). Il risultato sarebbe stato circa 70mila euro.

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché di tale metodologia di calcolo del danno iatrogeno incrementativo.

La risposta è semplice e immediata: se supponiamo che un “ginocchio” sano vale 131000€ (corrispondente al 30% di funzionalità) e tale validità economica viene meno a seguito di una patologia per un valore di 62000€ (corrispondente alla perdita del 20% di funzionalità), quanto varrà la parte ancora efficiente di questo ginocchio? Evidentemente 69.000€!

Quindi, perché se un fatto illecito elimina la restante parte di funzionalità (del 10%) con valore di 69.000€, una “mistica” valutazione equitativa deve svalutare quella residua funzionalità del 60%, ossia di 45.000€?

Volete sapere da quale cilindro viene fuori la valutazione dei 25mila euro del Giudice?

Udite, udite. Il danno iatrogeno incrementativo del 10% che tenga conto delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa è rappresentato dal valore economico del 10% delle tabelle del tribunale di Milano con una personalizzazione del 25%.

Certo questa valutazione equitativa è stata veramente meditata e comparata effettivamente a tutto il maggior danno non patrimoniale sopportato dal danneggiato!

Ma come si fa a valutare equitativamente un fatto oggettivo (danno biologico) che ha un “prezzo” ben determinato?

Il ragionamento fatto dal giudice se trasportato su un altro soggetto con diversa patologia e diverso fatto illecito, come potrebbe essere un soggetto monocolo che per fatto illecito altrui perde anche l’occhio residuo, che risultati darebbe?

Se pensiamo che quel poverino del danneggiante deve pagare solo le conseguenze del proprio fatto illecito e non di tutta la cecità del soggetto danneggiato, il Giudice quanto pagherebbe, il 28% o il 57%?

E questo 57% varrebbe il prezzo del 57% delle tabelle di Milano o quello dato dalla differenza del valore economico dell’85% (cecità totale) con quello del 28% (perdita del visus di un occhio)?

Certo, mettendomi nei panni del danneggiante potrei domandarmi: ma che colpa ho se ho accecato un occhio a chi ne aveva uno solo e non due?

Cari lettori cosa rispondereste a tale domanda? E qual è il vostro giudizio sulla valutazione del danno iatrogeno incrementativo fatto dal Giudice di Milano?

Dr. Carmelo Galipò

Pres. Accademia della Medicina Legale

 

Leggi anche:

CTU PREVIDENZIALE: QUANTO VALE IL SAPERE MEDICO LEGALE?

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui