Tale riflessione nasce da una semplice evidenza che è quella di discriminare chi ha la sfortuna di campare meno tempo di chi giunge ad avere la liquidazione del danno biologico subito.
Ma di cosa si tratta?
Se un soggetto ha subito un danno psico-fisico a motivo di un illecito decede per altra causa prima del risarcimento, gli eredi verranno liquidati con una somma di gran lunga inferiore a quella che avrebbe ottenuto il congiunto se rimasto in vita.
Quale sarebbe il principio che sostiene la riduzione del risarcimento?
E’ quel principio secondo il quale il risarcimento del danno biologico per i postumi permanenti è dovuto per il disagio patito nel dover sopportare, dal momento successivo alla guarigione clinica ed alla stabilizzazione dei postumi, l’esito permanente delle lesioni per tutta la vita (danno futuro liquidato sulla base della previsione della vita media del soggetto).
Quindi se il danneggiato muore prima della liquidazione del danno, avendo così il dato certo della vita vissuta, la liquidazione terrà conto di tale dato e non della vita presunta. Tale concetto è sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione da circa un ventennio non indicando, però, come tale valutazione debba essere fatta dai giudici di merito. Si è visto dunque liquidare, per postumi simili, differenti quantum e secondo lo scrivente la migliore valutazione viene fatta presso il Tribunale di Roma.
Evidentemente il punto di critica che si muove al concetto della valutazione del c.d. danno intermittente non è il metodo ma la sostanza che, seppur logica, vede favorire chi deve pagare rispetto a chi deve essere risarcito e soprattutto gli eredi.
Se analizziamo un esempio di un soggetto di 5 anni che dopo lo stabilizzarsi dei postumi decede per altra causa dopo 4 anni (e comunque prima della liquidazione del danno), i genitori si vedrebbero risarciti, per una I.P. (Invalidità Permanente) del 60%, la somma ridicola di 31.806,87 € rispetto ad uno stesso soggetto della stessa età e con la stessa I.P. il quale verrebbe risarcito in vita con la somma di 620.324 €.
Se riflettiamo su questi punti:

  • se il piccolo paziente deceduto avesse ricevuto il risarcimento un giorno prima di morire, i genitori avrebbero ricevuto la somma di 620.234€
  • il danno del piccolo era entrato comunque nel proprio patrimonio e quindi era di sua esclusiva proprietà
  • la compagnia di assicurazione a motivo del decesso risparmierebbe quasi 600mila €
  • le compagnie di assicurazione non hanno il motivo di pagare quanto dovuto nei tempi giusti perché potrebbero risparmiare spesso il 95% del quantum da versare,

ci sarebbe da pensare seriamente che trattare tale danno come vorrebbe fare il Tribunale di Milano sarebbe come fare solo un favore alle assicurazioni. In verità, oltre alla soluzione adottata dal Tribunale di Roma (che si ritiene più equa per i motivi succitati), una soluzione alternativa ci starebbe a cappello:

  • inserire una penale per il debitore assicuratore ritardatario equivalente al totale del corrispettivo da pagarsi come nel caso di NON premorienza del soggetto leso da applicarsi in casi di morte avvenuta per cause diverse dopo un apprezzabile lasso di tempo dallo stabilizzarsi dei postumi permanenti.

Ciò eviterebbe la speculazione delle assicurazioni.
Spero che i giuristi che leggono Responsabile Civile non l’abbiano a male per questa mia riflessione e le conseguenti conclusioni, ma si tratta solo, a parere dello scrivente, di una questione di equità e certo non di logica giuridica.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui