La Commissione Igiene e Sanità del Senato approva nuovi emendamenti agli articoli 6 e 7. Riviste le tabelle per il danno biologico di lieve entità

Nel pomeriggio di ieri la XII Commissione permanente del Senato è tornata ad esaminare il ddl 2224 – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Accantonato momentaneamente l’esame dell’articolo 5, in attesa del parere della Commissione Bilancio sull’emendamento 5.14 relativo alle “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”, i commissari si sono soffermati sugli emendamenti proposti agli articolo 6 e 7, concernenti, rispettivamente, la “Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria” e la “Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria”.

Rispetto all’articolo 6, la Commissione Igiene e Sanità ha approvato l’emendamento 6.100 proposto dal relatore Amedeo Bianco lo scorso luglio e il cui testo sostituisce interamente quello precedente, abrogando la colpa lieve prevista dal decreto Balduzzi, e disponendo che la punibilità per responsabilità colposa per morte o lesioni personali, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, viene esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

La Commissione Igiene e Sanità ha poi respinto gli emendamenti aggiuntivi volti all’integrazione del nuovo testo, tra cui quello proposto dal senatore D’Ambrosio Lettieri, che ha tuttavia ribadito, senza successo, la proposta di inserire la prescrizione dello svolgimento dell’udienza preliminare qualora si proceda per ipotesi criminose collegate a responsabilità professionale medico-sanitaria, in analogia a quanto previsto, sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale, per i reati di diffamazione a mezzo stampa ascritti ai giornalisti.

Quanto all’articolo 7 l’esame ha visto l’approvazione dell’emendamento 7.100 in base al quale si dispone che l’esercente la professione sanitaria risponde di risarcimento per fatto illecito sulla base dell’articolo 2043 del Codice Civile salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Tra le altre novità figura l’introduzione, con il via libera all’emendamento 7.28, delle tabelle per il risarcimento del danno biologico di lieve entità, che vengono mutuate da quelle presenti agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, laddove necessario, per tener conto delle fattispecie da esse non previste.

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