La Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate per debiti tributari, a seguito dell’intervenuta richiesta di definizione agevolata

I giudici della Cassazione hanno, anche, tenuto conto del fatto che quest’ultimo avesse già cominciato ad onorare i suoi debiti nei confronti del fisco, col pagamento delle prime due rate.

La vicenda

A seguito di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza presso la sede di una società a responsabilità limitata era stato rinvenuto un personal computer facente capo all’amministratore unico e socio della stessa, contenente numerosi files, ai quali i verbalizzanti e, quindi l’amministrazione finanziaria, avevano attribuito valenza di contabilità in nero relativa a cessione di merce in evasione di imposta.
L’Agenzia delle Entrate aveva perciò, notificato al contribuente diversi avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006 che egli stesso impugnava.
In primo grado l’azione del ricorrente fu respinta, parimenti accadde in appello.

Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione.

Ebbene, preliminarmente, questi ultimi hanno osservato come il ricorrente avesse depositato, nel novembre del 2018, istanza di rinuncia al ricorso, avendo richiesto, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 206, n. 193 convertito dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e riferiti agli avvisi di accertamento oggetto di causa; contestualmente egli aveva reso la dichiarazione d’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, dando atto, di avere nel contempo, versato le prime due rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata.
Ebbene, vista la regolare notifica della rinuncia all’amministrazione tributaria, che sul punto nulla aveva eccepito, la Cassazione ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Così facendo ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, non trovando applicazione, nel caso di specie, la regola generale dell’art. 391, comma 2, c.p.c., dal momento che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio stessa della definizione agevolata (Cass. Sez. V, n. 10198/2018; e Cass. Sez. Lavoro, n. 28311/2018).

La redazione giuridica

 
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