È stato di recente pubblicato il Decreto Legge concernente Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, c.d. decreto semplificazioni, in Gazzetta Ufficiale dal 14 dicembre e vigente dal 15 dicembre (D.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in L. n. 290/2018)

Tra le altre novità introdotte dal Decreto semplificazioni, quali ad esempio, quelle in materia tema di sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, le semplificazioni delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria o le disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, vi sono anche modifiche al codice di procedura civile, in tema di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione.

Conversione del pignoramento

In particolar modo, all’art. 495 c.c., rubricato Conversione del pignoramento, si prevede la facoltà per il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A tal fine e a pena di inammissibilità, egli deve depositare in cancelleria, una somma non inferiore ad un sesto (anziché un quinto) dell’importo dovuto al credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Quando ad essere oggetto di pignoramento sono beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi a rate, entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei) la somma determinata per la conversione.

In caso di omissione o di ritardo di oltre trenta giorni (e non più quindici giorni) nel pagamento, le somme già versate entreranno a far parte dei beni pignorati.

Modalità della custodia

Modifiche sono state apportate anche in tema di custodia delle cose soggette ad esecuzione forzata, ed in particolar modo, sulle modalità della custodia.

L’art. 560 c.p.c., 3° comma, a tal proposito, ora reciterà così: «Tuttavia, quando il debitore all’udienza di autorizzazione alla vendita (di cui all’articolo 569) documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione, con decreto di cui all’articolo 586, dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell’avviso di cui all’articolo 570».

Autorizzazione alla vendita

In punto di autorizzazione alla vendita (art. 569 c.p.c.), invece, il decreto prevede l’introduzione dei seguenti periodi:  «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e’ indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».

Si precisa, inoltre, che le disposizioni introdotte dal decreto in esame, non troveranno applicazione per le esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè prima del 15 dicembre del mese corrente.

 

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