Definite regole, modalità e tempistiche per regolarizzare, nell’ambito della definizione agevolata, gli errori formali che non incidono su base imponibile, imposta e pagamento.

Con la definizione agevolata, introdotta dal Dl n. 119/2018, è stata prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, le cosiddette “violazioni formali”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento.
In particolare, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
La regolarizzazione quindi riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve però fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
 
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