Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al fatto che la diagnosi nel certificato medico sia un atto pubblico

La diagnosi nel certificato medico può considerarsi un atto pubblico? A questo proposito ha risposto una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 44874 del 2015.
Con questa pronuncia, i giudici hanno infatti condannato un medico. La sua colpa? In qualità di pubblico ufficiale, aveva alterato un certificato medico relativo a un paziente del servizio sanitario.
In esso aveva aggiunto la dicitura “sospetta peritonite”.

Il medico in questione, già stato condannato dalle Corti territoriali di merito per il delitto di falso in atto pubblico proprio in relazione a una falsa diagnosi nel certificato medico, ha fatto ricorso.

Dinanzi ai giudici di legittimità, ha quindi lamentato l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli art. 476 e 479 cod. pen.
Secondo la difesa del medico, “il falso ideologico si configura qualora si alteri dolosamente il nucleo clinico centrale dell’atto medico, laddove nel caso di specie l’apposizione della seconda diagnosi sui moduli rimasti presso il Pronto Soccorso fu fatta dal ricorrente al solo scopo di dare completezza alla certificazione ed è stata effettuata in buona fede”.

“La diagnosi del medico – prosegue poi la Difesa – costituisce un “giudizio”, non un “fatto”, per la sua opinabilità, sicché quanto riportato dal ricorrente non potrebbe mai integrare la fattispecie di reato contestata”.

Eppure, le argomentazioni avanzate dal ricorrente non sono state ritenute sufficienti dalla Cassazione.
Al contrario, i giudici hanno confermato quanto già esposto dai giudici di merito, rigettando il ricorso perché inammissibile.
È bene inoltre ricordare quanto riportato dall’articolo 478 del c.p..
“Il pubblico ufficiale – si legge – che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.
 
 
Leggi l’approfondimento su tale argomento dell’Avv. Sabrina Caporale
 
 
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