In caso di perizia dichiarata nulla, è legittimo nominare lo stesso consulente tecnico che conferma le precedenti conclusioni

Ad affermarlo sono stati i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione. Nella specie, il procedimento penale aveva avuto origine a seguito della imputazione per il reato di coltivazione di alcune piante di marijuana a carico degli imputati.

Dichiarata la nullità della perizia per mancato avviso al difensore di fiducia, il giudice aveva provveduto a nominare il medesimo ausiliario.

Di qui la censura della sentenza impugnata e il ricorso per Cassazione.

Come noto l’art. 108 Cost. dispone che “La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”.

Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’art. 108 Cost. non è applicabile agli ausiliari del giudice, ma solo a chiunque, estraneo al personale della magistratura, partecipi all’amministrazione della giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale.

In particolare, i giudici costituzionali hanno precisato, al riguardo, che «la posizione del giudice e quella del perito nel processo penale si differenziano radicalmente, restando attribuita al primo la definizione del giudizio e al secondo la sola funzione di portare a conoscenza del giudice gli elementi tecnici utili per la decisione» (cfr. Corte Costituzionale 7/14.7.1982 n. 135 cit.).

Sulla scorta di tale inquadramento ordinamentale la.Suprema Corte ha evidenziato che, in forza della tassatività delle ipotesi stabilite dal legislatore, non è ammissibile l’estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice con riferimento alle specifiche funzioni giurisdizionali espletate nel processo (Sez. 1, Sentenza n. 35239 del 13/07/2007).

I precedenti giurisprudenziali

Ebbene, in un caso analogo a quello in esame, i giudici della Suprema Corte hanno già chiarito che “dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell’inizio delle operazioni, è legittima la rinnovata nomina degli stessi periti, specie ove non risulti possibile trovare altri periti per la medesima indagine.

Quanto ad eventuali esigenze di garanzia dell’imparzialità del perito, lo strumento utilizzabile a tal fine, ricorrendone i casi, è quello della ricusazione, che tuttavia non risulta utilizzato nella questione in esame (cfr. Sez. 4, n. 10452 del 22/12/2009 (dep. 16/03/2010) Rv. 246531 – 01 Manera; Sez. 3, n. 10058 del 23/06/2000 Rv. 217005 – 01 Fumarola).

Sempre con riferimento al caso dell’avvenuto espletamento di una perizia dichiarata nulla, la Cassazione ha specificato che tale ultima circostanza non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall’art. 222 cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il Giudice all’art. 34 c.p.p., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione.

La decisione

In altre parole per i giudici della Cassazione, il fatto che il legislatore non abbia imposto la sostituzione del perito già nominato, in caso di perizia dichiarata nulla (art. 221 cod. proc. pen. cit.), ma di averla prospettata come mera opzione del giudice e sempre che ciò sia concretamente possibile – assicurando comunque la tutela delle garanzie difensive e delle esigenze di imparzialità attraverso il diverso strumento della ricusazione (art. 223 cod. proc. pen. ) – è conforme ai principi di diritto esistenti nel nostro ordinamento.

Inoltre, è stato chiarito che “la scelta di rinominare il medesimo perito non richiede alcuna specifica motivazione, essendo la stessa circoscritta ai diversi profili delineati dall’art. 224 cod. proc. pen.”.

Avv. Sabrina Caporale

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