Si discute in materia di risarcimento del danno patrimoniale e biologico per i danni subiti a seguito di un intervento di chirurgia mal riuscito, per difetto dello strumentario necessario

In tema di risarcimento dei danni subiti per interventi chirurgici, qualora sia accertata la responsabilità della struttura sanitaria e dell’inadempimento dell’obbligazione per difetto dello strumentario necessario per l’operazione, senza che sia stata data idonea informazione al paziente, a quest’ultimo va liquidato il danno biologico temporaneo e permanente personalizzandolo in considerazione delle sofferenze psichiche subite a seguito dell’intervento citato

La vicenda

Con atto di citazione presentato nel settembre del 2010, l’attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Cosenza una casa di cura e il medico chirurgo ivi operante, affinché fosse accertata e dichiarata la loro responsabilità in solido in ordine all’errato intervento chirurgico cui era stato sottoposto l’anno prima e al ristoro di tutti i danni subiti e subendi, per un ammontare complessivo di 60.917,00 euro.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse di costituzione e risposta entrambi i convenuti, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda perché ritenuta infondata in punto di fatto e di diritto.
Al fine di accertare la correttezza dell’operato dei sanitari da un lato e dell’esistenza di postumi invalidanti permanenti e in quale misura, dall’altro, ai danni dell’attore, nello stesso processo veniva disposta CTU medico – legale.
L’intervento chirurgico cui l’attore si era sottoposto era finalizzato a rimuovere il mezzo di sintesi, precedentemente installato nell’osso femorale destro. Esso, tuttavia, non riusciva perfettamente ed infatti, non fu possibile estrarre totalmente il chiodo e parte di esso rimaneva incastonato nell’osso femorale arto destro del paziente.
L’espletata CTU medico legale aveva accertato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla Casa di Cura ed i danni subiti dall’attore. In particolar modo, l’inadempimento dell’obbligazione da parte della struttura sanitaria era avvenuto per difetto dello strumentario di estrazione posto nella disponibilità degli operatori.
Sicché doveva escludersi la responsabilità del medico operante, il quale al contrario, aveva eseguito con la dovuta diligenza l’intero intervento, secondo la tempistica consigliata.

Violazione del consenso informato?

Priva di pregio è stata invece, considerata la doglianza attorea inerente alla violazione del consenso informato, nella specie per non essere stato adeguatamente informato sulla problematicità dell’intervento e sull’alternatività tra tentare l’estrazione o desistere dalla stessa.
Come noto -afferma il Tribunale adito -, il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall’art. 13 cost. Pertanto, il paziente non deve considerarsi in una posizione di “soggezione” su cui il medico potrebbe “ad libitum” intervenire; invece il medico per poter esercitare l’attività cui è abilitato abbisogna, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi salvo i trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e d’altra parte, l’intervento medico risulti urgente ed indifferibile al fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute. Per il resto, la mancanza del consenso (opportunamente “informato”) del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.
Il consenso informato, personale del paziente o di un proprio familiare, in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, concerne i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina. Esso ha ad oggetto la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli eventuali rischi prevedibili, ma non già agli esiti anomali, ricollegabili ad una situazione soggettiva del paziente non prevedibile con i mezzi diagnostici a disposizione.

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, il consenso vi era stato. Dalla documentazione presente in atti era stato possibile accertare la sottoscrizione del modulo ove il paziente autorizzava i chirurghi operatori a modificare il programma operatorio qualora se ne presentasse la necessità e ad eseguire anche manovre ed asportazione di organi non prima previste e prevedibili, e comunque a tutela della salute. «L’apposizione della firma cristallizza una piena conoscenza di quanto contenuto nel modulo nonché una consapevolezza di tutte le conseguenze connesse all’intervento».
Il Tribunale di Cosenza ha, comunque, accolto l’istanza di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’attore procedendo alla loro personalizzazione secondo le tabelle milanesi e così riconoscendo all’attore, la somma complessiva di 6.699,47 euro.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
Leggi anche:
DANNO ESTETICO DOPO UNA SEDUTA DI EPILAZIONE LASER: SI AL RISARCIMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui