In caso di infortunio sul lavoro, il Giudice può procedere all’individuazione dei c.d. danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20392 depositata il 1° agosto 2018, ha ricordato che l´indennità erogata dall´INAIL per l´infortunio occorso in occasione di lavoro ha la possibilità di risultare insufficiente a compensare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal lavoratore.

Nell’eventualità dell´infortunio, il giudice ha la possibilità, infatti, di giudicare l´ipotetica presenza di danni non riconducibili alla normale copertura assicurativa fornita dall´Istituto, rispetto ai quali, di conseguenza, il dipendente ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro in base alle normali procedure stabilite dalla responsabilità civile.

I fatti

La Corte d’appello di Venezia, facendo seguito a sentenza non definitiva di accertamento della esclusiva responsabilità di U.F. nella determinazione dell’infortunio sul lavoro occorso a M.B. nel 2001 e dopo aver espletato una consulenza tecnica d’ufficio di natura medico-legale, ha condannato U.F. al pagamento, in favore di M.B., della somma di euro 1.979,52 a titolo di danno morale e al pagamento, in favore dell’Inail, della somma di euro 29.080,85, pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da M.B. e dall’Inail nei riguardi di U.F., avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato sia la domanda della lavoratrice tesa al risarcimento dei danni derivati dallo scoppio di una lampada a stelo posizionata sulla macchina lineare che utilizzava, che la domanda di regresso dell’Inail, tesa a recuperare quanto erogato alla lavoratrice per indennità derivante dall’infortunio.

La lavoratrice proponeva ricorso per i danni complementari avverso tale sentenza con quattro motivi:

a) violazione dell’art. 13 lett. a, d.lgs. n. 38 del 2000 ed art. 66 d.P.R. n. 1124 del 1965 in ragione del fatto che erroneamente è stato affermato che l’importo erogato dall’Inail, pari ad euro 35.080,85, fosse tutto riferito al danno biologico mentre esso rappresentava il compendio di tutte le somme erogate nel corso del tempo, comprendente anche l’indennità giornaliera temporanea durata a lungo che non poteva essere dall’importo dovuto a titolo risarcitorio;

b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo al contenuto del quesito rivolto al c.t.u. al fine di individuare in maniera esatta il riferimento alle singole voci di danno che l’indennizzo aveva coperto senza considerare l’erroneità della risposta fornita dal c.t.u. e che la voce indennizzo danno biologico era pari ad euro 6.019,31;

c) vizio di motivazione relativo alla omessa valutazione del danno non patrimoniale ed alla personalizzazione del danno medesimo (danni complementari);

d) violazione dell’art. 91 e dell’art. 92 in ordine alla compensazione delle spese tra i primi due gradi di giudizio.

L’esenzione ex art. 10 del T.U.

Gli Ermellini, data per accertata la responsabilità civile ex art. 2087 cod.civ. della datrice di lavoro, riconsiderano le modalità di calcolo del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente dovuto alla lavoratrice infortunatasi, essendo stata alla stessa erogata dall’Inail, complessivamente, a seguito dell’infortunio, la somma di euro 35.080,85, somma che ha formato oggetto dell’azione di rivalsa esercitata dall’Istituto nel giudizio riunito a quello deciso dalla sentenza impugnata che, non essendo stata oggetto di ricorso incidentale, è divenuta definitiva.

La Corte ribadisce, che l’esonero previsto all’art. 10 del T.U. non opera per le responsabilità datoriali concernenti danni non coperti dalle prestazioni previste dall’art. 66 del medesimo testo unico, tenuto altresì conto che fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, l’INAIL copriva il solo danno patrimoniale, laddove per il resto pacificamente risultava, quindi, inapplicabile l’esenzione ex art. 10.

Da ciò discende che l’esenzione può considerarsi estesa nei soli limiti in cui la novella del 2000 ha ampliato la copertura assicurativa contemplata dalla precedente normativa, e non oltre (cfr. ex multis Cass. lav. n. 9166 del 10/04/2017, unitamente alla giurisprudenza ivi richiamata: “Dal disposto chiaramente si ricava che, ex lege, per tutti i danni coperti dall’assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente; la Corte costituzionale, nella pur progressiva espansione delle tutele del lavoratore, ha illustrato che  l’istituto dell’esonero,…, è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell’assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni assicurative….L’esonero opera pertanto all’interno e nell’ambito dell’oggetto dell’assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l’esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall’art. 10 del T. U. del 1965….” (Corte cost. n. 356 del 1991; v. poi Corte cost. n. 405 del 1999; principi ribaditi anche da: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010).

Le modalità di calcolo del risarcimento e i c.d. danni complementari

La Cassazione (cfr. Cass. n. 9166 del 2017), con riferimento alle modalità di calcolo del risarcimento de quo, sulla base delle diversità qualitative e quantitative esistenti tra il diritto all’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore e il diritto alle prestazioni assicurative dipendenti dal medesimo infortunio, ha fissato il principio  secondo cui le somme eventualmente versate dall’Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, in quanto, nel caso di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965. In questo caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

Il danno differenziale

Nel caso in cui il lavoratore lamenti anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall’Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, inoltre, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

All’accertamento del danno non patrimoniale procederà anche nel caso in cui non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo stesso.

Gli Ermellini con la sentenza  n. 4972 del 2018 hanno ulteriormente chiarito che l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, poiché  sulla base di tale norma, in combinato disposto con l’art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente.

Date queste premesse per la Corte appare evidente che la sentenza impugnata, limitandosi a sottrarre dal complesso delle voci di danno riferite al danno biologico, comprensivo di quello temporaneo, l’intero importo erogato dall’Inail, ed escludendo solo l’importo imputato al danno morale, ha disatteso i citati principi per cui, rimasto assorbito l’ultimo motivo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione perché provveda a determinare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della lavoratrice in conformità ai principi sopra indicati.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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