Una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha fornito importanti precisazioni in merito al diritto alle ferie pagate

Recentemente, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con la sentenza del 29 novembre 2017 in merito al diritto alle ferie pagate.
Per la Corte, se è il datore di lavoro a impedirne il godimento, ammettere che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua equivale a legittimare il suo arricchimento. Un arricchimento indebito, peraltro.
Le ferie, infatti, sono uno dei diritti fondamentali riconosciuti ai lavoratori.
Eppure, sempre più spesso accade che il datore di lavoro impedisca ai propri dipendenti di fruirne. O magari non retribuisca tale diritto.
Sul punto, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha fornito importanti chiarimenti. Nello specifico, si è espressa sul caso Conley King contro The Sash Window Workshop Ltd e Richard Dollar.

Una vicenda che, sebbene riguardi il caso di un lavoratore britannico, ha in realtà una portata di carattere generale. Si può infatti estendere a gran parte dei lavoratori dell’Unione Europea.

Nel caso di specie, Conley King aveva lavorato per la Sash Window Workshop dal 1999 al 2012, anno del suo pensionamento. Nel corso del rapporto di lavoro con la società, non aveva goduto di tutte le ferie che gli spettavano. Inoltre, aveva goduto di ferie non retribuite.
Al termine del rapporto lavorativo si era quindi rivolto al suo datore di lavoro per ottenere il pagamento di quanto gli spettava. L’uomo, però, aveva ottenuto un netto rifiuto da parte della società.
La Corte di giustizia, confrontandosi con la vicenda di King e dopo aver attentamente ripercorso la disciplina europea delle ferie, ha concluso che il diritto alle ferie pagate è inalienabile.
Nello specifico, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 è contrario a quelle disposizioni nazionali che impediscono al lavoratore di trasferire ed, eventualmente, accumulare le ferie annuali retribuite e non godute in diversi periodi di riferimento, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, solo perché il datore di lavoro ha rifiutato di pagare le ferie stesse.
Questo significa che, in assenza di previsioni che fissino un limite al riporto delle ferie in conformità al diritto europeo, ammettere che il diritto alle ferie pagate acquisite dal lavoratore si estingua, equivale a legittimare un illegittimo arricchimento del datore di lavoro.
Un arricchimento che, sottolinea la Corte di Giustizia europea, contrasta con l’obiettivo della direttiva del 2003 di tutelare la salute del lavoratore.
 
 
 
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