Il diritto di autodeterminazione del paziente è garantito con il consenso informato: condanna non per malpractice ma per insufficienza di informazioni.

La sentenza di merito in commento oggi, emessa dal Tribunale di Mantova, costituisce un lampante esempio di quanto non basti al medico, ed alla struttura sanitaria, svolgere bene il proprio lavoro se non vi è attenzione nel rispetto di tutti i protocolli preliminari all’intervento, fra i quali rientra certamente il consenso informato.
Attraverso il consenso informato, infatti. si garantisce il diritto di autoderminazione del paziente.

Nessuna malpractice, ma tuttavia una condanna al risarcimento

Nel caso in esame, infatti, il detto Tribunale non ravvisa alcuna colpa medica o malpractice, offrendo peraltro una interessante lettura rispetto a cosa sia la complicanza di un intervento, ma, tuttavia, condanna la struttura sanitaria al pagamento di un risarcimento specifico da lesione del diritto alla autodeterminazione.
Andiamo con ordine. La fattispecie concreta riguardava l’esecuzione di un intervento chirurgico di rimozione della pressione sul nervo mediano della mano destra. L’intervento, tuttavia, non era stato risolutivo poiché i processi di cicatrizzazione del tutto naturali ma, nel caso di specie, particolarmente significativi, facevano si che dopo alcuni mesi la paziente lamentasse la ricomparsa del dolore e dei sintomi tipici della sindrome del tunnel carpale per la quale si era operata.

Citati non per adeguatezza delle cure, ma per inadeguatezza delle informazioni

A seguito di ciò, citava in giudizio medico e struttura sia sotto il profilo della non adeguatezza delle cure ricevute e praticate, evidentemente erroneamente, sia della genericità ed incompletezza della informazioni ricevute prima della scelta dell’intervento.
L’istruttoria processuale, dimostrava che il chirurgo aveva operato in maniera impeccabile, che non vi erano stati errori né nella scelta terapeutica, né nella esecuzione dell’intervento e, pertanto, non poteva essere riconosciuta alcuna responsabilità ed alcun risarcimento in riferimento al lamentato danno biologico funzionale subito.
E qui interviene il primo motivo di interesse della sentenza in esame. Nelle motivazioni della stessa, il Giudice ha modo di precisare che una complicanza dovuta a processi interni al corpo, in sostanza alla capacità ed alla modalità di guarigione che è assolutamente personale e non controllabile, non può in alcun modo generare responsabilità per il medico che ha ben eseguito l’intervento.
Fare altrimenti, come purtroppo capita di leggere anche in sentenze di Cassazione, significherebbe addossare al medico la responsabilità di processi che dallo stesso non possono assolutamente essere controllati e sui quali non vi è modo di intervenire (in sostanza ogni corpo guarisce in modo diverso da un altro), e ciò non è assolutamente corretto e giusto.

Genericità del modulo di consenso informato e diritto di autodeterminazione

Tuttavia, la struttura fu ugualmente condannata poiché il modulo del consenso informato firmato dalla paziente era del tutto generico, non specifico per l’intervento subito, privo della indicazione di complicanze o rischi specifici e personalizzati, privo di specifiche indicazioni sul possibile decorso post operatorio… Insomma un modulo assolutamente non tutelante per nessuna delle parti come, purtroppo, tante volte si vede in varie strutture.
Nello specifico, quindi, pur non essendovi colpa medica specifica, e non essendo riuscito il medico a provare che erano state fornite le informazioni necessarie seppur non contenute nel modulo sottoscritto, il detto consenso informato è stato esso stesso causa di lesione del diritto di autodeterminazione della paziente che, rispetto alla possibilità di una complicanza (come quella poi verificatasi) che poteva rendere nullo l’effetto positivo dell’intervento, ben avrebbe potuto scegliere di non operarsi o di tentare alternative terapeutiche, da ciò il diritto al risarcimento del danno in questo casi calcolato come percentuale sul danno biologico atteso.
La sentenza appena commentata mostra come il consenso informato, assuma sempre più, anche alla luce della ultima legge sulla responsabilità medico-sanitaria, un importanza fondamentale che dovrebbe spingere medici e strutture ad essere estremamente attenti e precisi, ed a dotarsi di tutti gli strumenti necessari per far si che anche e soprattutto questa fase del rapporto medico-struttura-paziente, sia assolutamente completa e soprattutto dimostrabile in eventuali giudizi.
 

Avv. Gianluca Mari 
Vice Presidente Accademia Medicina Legale

Dott. Francesco Forieri
Co-Founder Certior ©

 

 
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1 commento

  1. Meno male che ci pensa la giurisprudenza, visto che questi concetti che sono alla base del codice deontologico, sembra siano sconosciuti ai medici soprattutto di alcune specialità.
    Basta pensare ai consensi in ostetricia, dove si richiede un consenso scritto per il cesareo, ma sfido a trovare un consenso o trovare scritto sulla cartella il flusso informativo e l’avvenuta richiesta del consenso per manovre destruenti che causano danni al pavimento pelvico e incontinenze a vita come le episiotomie, le kristeller , l’uso di ventose (le linee guida dicono anche di descrivere le manovre). Ma sembra che in questa branca, anche come affermato di recente nell’intervista sulla violenza ostetrica a “basta la salute” il consenso, per esempio per l’episiotomie, non si chiede alla donna contenitore.
    Inoltre la dimostrabilità di un consenso è il flusso informativo non può che essere documentale come la giurisprudenza insegna e non con testimoni a tuela del malcapitato. Altrimenti bisogna auspicare le cineprese e registrazioni per esempio nei reparti, nelle sale parto e operatorie …. perché per il medico è facile trovare testimoni sul posto di lavoro, vi è sempre qualcuno di turno che è presente… ma per il paziente chi c’è? A tutela del paziente proprio perchè veniamo ritenuti pubblici ufficiali dobbiamo scrivere e riportare tutto e lasciare traccia di ciò che diciamo e facciamo altrimenti non siamo più in uno stato di diritto che dovrebbe tutelare i più deboli e indifesi…

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