Divorzio: anche i figli hanno diritto ad un mantenimento che sia tale da garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza

A seguito della separazione personale tra coniugi o dello scioglimento del matrimonio civile, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza

Lo ha affermato il Tribunale di Modena nell’ambito di un procedimento riguardante la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia sposata con tre figli.

Tra le questioni sollevate nel corso del processo vi era quella dell’affidamento esclusivo dei figli alla madre, e l’obbligo per il padre di contribuire al loro mantenimento.

Ebbene il giudice emiliano, a tal proposito, ha affermato che “ai sensi dell’art.337 ter c.c., salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

La giurisprudenza di legittimità

Sul punto, ha richiamato anche la giurisprudenza di legittimità ed in particolar modo, il principio di diritto secondo cui “a seguito della separazione personale tra coniugi o dello scioglimento del matrimonio civile, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 cc che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 e dell’art.316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali”.

Ebbene, nel caso in esame, le allegazioni prodotte dalle parti mostravano che entrambi gli ex coniugi svolgesse una attività lavorativa, percependo rispettivamente, un reddito pari ad Euro 19.000/20.000 la ricorrente e 30.000/34.000 euro il coniuge convenuto.

La decisione

Cosicché in definitiva, “tenuto conto del dovere inderogabile di ciascun genitore di mantenere i figli in proporzione alla propria capacità reddituale ed assicurando agli stessi non solo il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita ma anche il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” il Tribunale di Modena ha disposto a carico dell’ex marito un contributo al mantenimento della prole, pari a 200,00 Euro mensili per ciascun figlio.

Ripartite invece, al 50% le spese mediche; quelle scolastiche ed extrascolastiche.

La redazione giuridica

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