Nella pronuncia in commento, i giudici della Cassazione hanno ribadito il principio per cui incombe sull’assistito l’onere di vigilare sul corretto adempimento dei doveri professionali da parte del proprio difensore

Nel caso in esame, l’istanza di giudizio abbreviato era stata presentata fuori dai termini di legge, in tal modo contravvenendo ai doveri defensionali propri di un avvocato.

La vicenda

Nel marzo del 2018, l’imputato aveva presentato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Velletri con cui era stata rigettata l’istanza di restituzione nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.

La domanda era stata presentata, dal legale di fiducia, nel corso dell’udienza di trattazione del processo a suo carico, ma oltre il termine di legge di cui all’art. 458 c.p.p.

L’imputato, tuttavia, eccepiva che all’ultima udienza utile per presentare la richiesta di giudizio abbreviato, egli era rimasto privo di difesa tecnica, essendo assistito da un avvocato d’ufficio.

L’equiparazione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio

Ebbene, tale doglianza è stata subito contraddetta dai giudici della cassazione, i quali hanno affermato che nel nostro ordinamento processuale vige la piena equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, con la conseguenza che il difensore di ufficio è obbligato all’esercizio dei doveri inerenti al patrocinio del quale è stato investito, fino all’eventuale dispensa dall’incarico o alla nomina di un difensore di fiducia (Sez. 5, n. 5816 del 10/10/2017) e che il patrocinato è tenuto a vigilare sull’operato del difensore da lui nominato o nominatogli.

Per tale ragione, doveva ritenersi completamente infondata la tesi del ricorrente, dovendosi escludere che egli fosse rimasto privo di difesa tecnica. Dagli atti risultava, infatti, che a seguito della rinuncia del primo difensore di fiducia, la richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio non era stata accolta e, dunque, era compito del primo legale provvedere, nei termini, al deposito della richiesta di definizione con rito abbreviato.

L’onere di vigilanza sull’operato del proprio difensore

Allo stesso modo, non poteva trovare accoglimento neppure il rilievo secondo il quale l’imputato non avrebbe potuto prevedere l’inadempimento dei doveri difensivi da parte del difensore di ufficio.

Come premesso dai giudici della Cassazione, incombe sull’assistito l’onere di vigilare sul corretto adempimento dei doveri defensionali da parte del difensore di ufficio, col quale, peraltro, come emerso dalla documentazione in atti, egli intratteneva contatti quotidiani.

Perciò, constatatene l’inerzia in virtù del predetto doveroso controllo, egli ben avrebbe potuto provvedere a nominare un difensore di fiducia affinché questi, munitosi di procura speciale, presentasse tempestivamente la richiesta ex art. 458 c.p.p., comma 2.

La causa di forza maggiore

Ed infatti, perché possa essere riconosciuto il diritto alla restituzione in termini, occorre che sia provata l’esistenza di una causa di forza maggiore, laddove per questa deve intendersi quel “particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili; di talché la stessa non è ravvisabile quando l’impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale (Sez. 6, n. 5221 del 11/03/1993).

E di certo le circostanze invocate dal ricorrente come impeditive della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato non si presentano idonee ad integrarla, non costituendo ostacolo insormontabile ad una tempestiva richiesta in tal senso, potendo egli farvi luogo attraverso un procuratore speciale all’uopo nominato ovvero attraverso un difensore di fiducia, nominato in sostituzione di quello di ufficio”.

Il ricorso perciò, è stato respinto.

La redazione giuridica

 

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