Il Tribunale di Roma dichiara la separazione personale tra i coniugi, rigetta la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito e dispone l’ affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento della stessa presso la madre

La regola dell’ affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 337-ter c.c., non esclude che il minore possa essere collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito un regime di frequentazione specifico con l’altro.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 22219, depositata il 12 settembre 2018.

Prima di entrare nel merito del provvedimento in commento si premettono delle brevi riflessioni in tema di affido condiviso.

A seguito di alcuni interventi giudiziari è stato introdotto il c.d. affido paritetico o paritario nei provvedimenti di separazione dei coniugi, a seguito dei quali il minore, tenendo conto anche della sua età e della pregressa situazione familiare, trascorre pari tempo con entrambi i genitori ai fini di un idoneo apporto educativo ed  affettivo.

Si sottolinea che tale principio non è assoluto ma, come tutti quelli che vertono in materia di persone, di famiglia e minori, va certamente rapportato caso specifico.

La legge 54 del  2006 ha introdotto il principio dell’affido condiviso quale regola di affidamento per i figli minori, mentre quello esclusivo ad un solo genitore è disposto dal giudice “qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” (art. 337 quater c.c.).

La legge 154 del 2013 ha specificato il principio del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare, inoltre, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter primo comma c.c.).

Evidenzia la norma che il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e di essa” (art. 337 ter, secondo comma, c.c.) (c.d. best interest of child nelle convenzioni internazionali).

Il giudice prima di disporre i provvedimenti che riguardano i figli, anche in via provvisoria, “può” assumere mezzi di prova, tra cui l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o abbia capacità di discernimento per tutti quei  provvedimenti che lo riguardano, e ciò anche nei casi di separazione consensuale in cui si limita a prendere atto dell’accordo. Non procede all’ascolto, invece, se ciò contrasta con l’interesse del minore o è manifestamente superfluo (art. 337 ter, quarto comma, c.c.).

Questo in breve linee è ciò che prevede la legge, ma in effetti il principio del primario interesse del minore e dell’affido condiviso vengono applicati solo formalmente dalla maggior parte dei tribunali italiani che, in particolar modo nei provvedimenti c.d. presidenziali  dispongono il collocamento del minore  presso uno dei genitori residuando all’altro, non collocatario,  il ridotto  tempo di visita.

Nella quasi totalità dei casi i provvedimenti vengono disposti senza ascoltare il minore, anche quando tanto è previsto dalla legge, giungendo ad una negazione de facto del suo  diritto ad essere ascoltato “in tutte le questioni  e le procedure che lo riguardano” ai sensi dell’art. 315 bis c.c..

Quelli che vengono definiti provvedimenti provvisori, ma che a volte restano in vigore per  anni sino all’emanazione della sentenza, vengono assunti per lo più solo in ragione della esclusiva  valutazione da parte del giudice  delle sole dichiarazioni delle parti confliggenti, dell’età dei figli e della situazione patrimoniale.

La c.d. udienza presidenziale si svolge attraverso un sommario ascolto delle parti, in sede separata o congiunta, ed un formale invito, in vero quasi mai formulato, alla ricomposizione e si conclude con l’emanazione di provvedimenti spesso seriali o  routinari, che sovente finiscono solo con l’acuire la conflittualità tra i coniugi e deludono le loro aspettative concrete.

Il caso in esame.

Il Tribunale di Roma dichiara la separazione personale tra i coniugi, rigetta la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito e dispone l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento della stessa presso la madre, cui viene assegnata l’abitazione familiare. Nel provvedimento vengono, altresì, stabiliti i tempi delle frequentazioni fra padre e figlia e la misura del contributo paterno al mantenimento.

La Corte territoriale rigetta completamente l’appello.

Avverso la pronuncia il marito propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’ affido condiviso.

Particolarmente rilevante appare il secondo motivo di ricorso  con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 155, n. 5, c.p.c., sostituito dall’art. 337-ter c.c., sostenendo che entrambi i giudici di merito hanno applicato il regime dell’affido condiviso alla stregua dell’affido esclusivo, «prevedendo la possibilità per la minore di vedere il padre un solo giorno a settimana e ledendo così il suo diritto a ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori»

Gli Ermellini hanno osservato che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337bis cod. civ., non esclude che il minore venga collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. n. 18131/2013).

Ed infatti, spetta poi al giudice di merito disciplinare concretamente il regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità.

La priorità dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

In tale sede, infatti, è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Nel caso de quo la Corte d’Appello si è correttamente riportata, secondo i Supremi Giudici, a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la figlia per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.

La Cassazione ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.

Avv. Maria Teresa De Luca

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2 Commenti

  1. Avvenire del 22/09/18 pag. 2 FREQUENTAZIONE DEI PARENTI DA PARTE DEI MINORI Gentile direttore, la frequentazione dei parenti da parte dei minori è contrassegnata con “rapporti significativi” nel nuovo testo Pillon dell’affidamento condiviso così come nel precedente. Non condivisibile. Si rischia che la frequentazione dei parenti sia realizzata mentre uno dei due genitori è libero e disponibile a seguire i figli. Per una giusta frequentazione dei figli basterebbe segnalare che un genitore può stare con i figli non meno di 12 giorni al mese e non più di 18 giorni al mese, in maniera diametralmente opposto all’altro. Il tutto in linea con le disponibilità di tempo dei due genitori. Silvio Pammelati Roma Tiziana Franchi, commenta all’Adnkronos il ddl 735 I figli di donne che lavorano

  2. Condivisibile. Il passo avanti realizzato dal D.D.L. Pillon consiste nell’aver stabilito il numero minimo di giorni di convivenza non derogabile. Fossero 13 od anche 11 non ha grandissima importanza, quanto il fatto che nulla è lasciato all’arbitro del giudice.

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