La procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche quelle stragiudiziali

La vicenda

La Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato il ricorso proposto da un dipendente del Comune di Pantelleria volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento a lui intimato con missiva del suddetto ente locale.

La decisione era stata assunta dopo aver esaminato il ricorso incidentale ed averlo ritenuto fondato, perché il licenziamento era stato impugnato in via stragiudiziale con lettera inviata a mezzo PEC, sottoscritta dal solo difensore.

Nello stesso giorno era stato depositato il ricorso giudiziale unitamente alla procura alle liti, ma l’atto era stato notificato al Comune, quando era ormai spirato il termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6.

A giudizio della corte siciliana, non poteva ritenersi valida l’impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore privo di preventiva procura scritta nè era ammissibile una ratifica con effetto retroattivo, consentita solo se comunicata entro il termine di decadenza.

A supporto di tale decisione aveva richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la procura deve essere documentata solo qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta entro i 60 giorni concessi per l’impugnazione stragiudiziale.

Ebbene siffatto principio, può trovare applicazione nel solo caso in cui sia pacifico che la procura, benché non comunicata, sia stata rilasciata in epoca antecedente alla formazione dell’atto.

Il giudizio di legittimità

Al riguardo la Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 16416/2019/2019), chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha chiarito che “la procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente alla formazione dell’atto di impugnazione della L. n. 604 del 1966, comma 2 e quest’ultimo, sottoscritto dal solo difensore, sia comunicato al datore entro il termine di legge, non viene in discussione l’applicazione dell’art. 1399 c.c., perché l’impugnativa proviene non da un falsus procurator, bensì da soggetto al quale il potere è già stato attribuito dal titolare del diritto”.

Non opera, pertanto, il principio secondo cui il ricorso deve essere notificato nel rispetto del termine di decadenza, perché quest’ultima è già stata impedita dalla comunicazione dell’impugnativa, sottoscritta da rappresentante munito del relativo potere.

La procura ex art. 83 c.p.c.

Si trattava dunque, di accertare l’anteriorità della procura rispetto alla formazione dell’atto stragiudiziale e la sussistenza o meno dell’obbligo del difensore, che dichiari di agire nell’interesse del proprio assistito e ne spenda il nome, di giustificare il potere di rappresentanza, mediante comunicazione di copia dell’atto scritto dal quale il suo potere deriva.

Quanto al primo aspetto rileva il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità ad altri fini, ma di portata generale, secondo cui per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3 e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui all’art. 221 c.p.c., giacché deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l’autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa (Cass. n. 5620/2006 che richiama Cass. 14137/1999).

Dal richiamato principio – aggiungono gli Ermellini – discende che, ogniqualvolta non vi sia coincidenza fra il rilascio della procura ed il deposito del ricorso, non è corretto sostenere che solo quest’ultimo attribuisce data certa all’atto di conferimento del potere, perché il difensore al momento dell’autentica della procura compie un negozio giuridico di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale (Cass. nn. 19785/2018 e 17473/2015), con la conseguenza che l’atto è assistito dall’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., anche in relazione alla data in cui è attestato il compimento dell’attività di autentica.

Infine, è escluso che il difensore, munito di procura rilasciata in data antecedente al compimento dell’atto, debba comunicare, entro il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, al datore di lavoro anche la fonte del potere rappresentativo.

La decisione

La Sezione Lavoro della Cassazione, pur consapevole dei difformi orientamenti espressi in merito all’applicabilità dell’art. 1393 c.c., ha ritenuto di dovere aderire alla tesi secondo cui, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato.

Ebbene, nel caso in esame, la corte d’appello di Palermo, aveva attribuito rilievo alla sola data di notifica del ricorso giudiziale, senza compiere alcun accertamento sulla data del rilascio della procura ex art. 83 c.p.c. e sull’anteriorità della stessa rispetto all’impugnativa, per tali motivi, è stata cassata con rinvio.

La corte d’appello siciliana dovrà ora attenersi al seguente principio di diritto: “la procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione della L. n. 604 del 1966, ex art. 6, quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stata contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo del potere di rappresentanza. L’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione stragiudiziale esclude che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e rende inapplicabili i principi affermati in tema di ratifica. La procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell’atto, attestata dal difensore nell’esercizio di una funzione pubblicistica”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

PROCURA ALLE LITI INESISTENTE: L’AVVOCATO PAGA LE SPESE PROCESSUALI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui