Quale valore probatorio può assumere una email non sottoscritta, all’interno di un procedimento instaurato dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno da diffamazione, perpetrata con il mezzo telematico?

È quanto ci si domanda nella vicenda in commento. Oggetto della controversia una email dal contenuto gravemente offensivo che perciò integrava gli estremi del delitto di diffamazione.

Ma il presunto autore della contestata email, ne aveva sin da subito negato la paternità. Nonostante ciò sia il Tribunale che i giudici dell’appello l’avevano condannato al risarcimento del danno in favore della persona offesa.

A detta del ricorrente la sentenza impugnata oltre ad essere incoerente sotto il profilo fattuale (vista la facile modificabilità dei testi delle email), lo era anche dal punto di vista giuridico: non sarebbe logica l’affermazione assunta della corte d’appello secondo la quale, avendo egli contestato l’alterabilità dei testi word, avrebbe dovuto produrre in giudizio i testi delle email effettivamente partite dal suo computer.

Il disconoscimento di un messaggio di posta elettronica

La vicenda giunta in Cassazione è stata definita con la conferma della sentenza di merito.

La Corte di Cassazione ricorda che al fine del disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, la giurisprudenza di legittimità, richiede la conformità agli originali delle fotocopie medesime nonché la tempestività del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, sia chiaro, circostanziato ed esplicito.

A tal proposito giova evocare una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità ove a chiare lettere si afferma che: “l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o sottoscrizione, e , nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. n. 2374 del 2014).

La decisione impugnata aveva ritenuto che mancasse un formale e tempestivo disconoscimento delle email inviate e comunque anche l’eventuale disconoscimento delle riproduzioni informatiche non sarebbe stato idoneo ad inficiare del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni, ma le avrebbe degradate a livello di presunzioni semplici.

Così facendo la corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valenza probatoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la provenienza dell’autore, è liberamente valutabile dal giudice.

Ed, in effetti, il messaggio di posta elettronica, quale l’email priva di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente.

Essa è attribuita ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché l’email non sottoscritta è liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto.

Il giudice in altre parole, potrà liberamente valutare l’idoneità del documento telematico a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Ora, la decisione con la quale la corte territoriale aveva confermato la responsabilità del ricorrente era avvenuta non soltanto attraverso la valutazione del testo della email, ma di tutto il materiale probatorio acquisito.

E in tal senso aveva tenuto conto sì della facile alterabilità del testo dei documenti estratti dal computer, ma anche del fatto che vi fosse la prova inequivocabile (sulla base delle acquisite prove testimoniali) che quelle comunicazioni diffamatorie fossero partite proprio dal suo computer, in quanto da lui effettivamente spedite o comunque riconducibili alla sua sfera di controllo.

La redazione giuridica

 

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