Il secondo operatore, incaricato di attenzionare la visione del campo operatorio, non si è accorto dell’errore che stava commettendo il primo operatore

La vicenda oggetto di questa breve disamina concerne un sanitario “secondo operatore”, accusato e processato per lesioni colpose, cagionate in cooperazione colposa con il primo operatore.

In particolare, l’A.G. riteneva penalmente responsabile il medico  per aver provocato al paziente lesioni gravissime nel corso di un intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica, avendo erroneamente realizzato una nefrectomia con asportazione del rene sinistro in un paziente monorene e pertanto condannava l’imputato veniva condannato in tutti e tre i gradi di giudizio.

Ebbene, gli Ermellini (sentenza n° 39733/18) prendevano le mosse da quanto pacificamente affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità, in tema appunto di interventi chirurgici eseguiti in equipe, ribadendo il principio secondo cui “…ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio…”.

Inoltre, con specifico riguardo alla figura professionale del medico componente della equipe chirurgica, in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell’intervento operatorio, allo scopo di esimersi da qualsivoglia responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso.

Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato la colpa ascrivibile all’imputato quale negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio e come imperizia, non avendo identificato il rene.

In particolare, il compito specifico del sanitario secondo operatore era quello di manovrare la telecamera e facilitare la visione e l’esposizione delle strutture anatomiche.

Pertanto, l’A.G. rilevava che il secondo operatore avrebbe certamente potuto rilevare l’errore consumato dal primario e segnalarlo tempestivamente.

Per converso, la disattenzione nella visione del campo operatorio (negligenza) e la mancata identificazione del rene (imperizia) risultavano elementi che hanno determinato l’affermazione della penale responsabilità del medico secondo operatore.

Infine, hanno affermato gli Ermellini nella sentenza oggetto di questa mia breve disamina che va esclusa la non punibilità sancita dalla Legge Gelli Bianco, atteso che, nel caso di specie, la colpa rientra nell’alveo della negligenza, per disattenzione nella visione del campo operatorio.

 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

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