Addio allo spesometro: dal 2019 arriva l’ esterometro per le operazioni transfrontaliere. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo

Dal 1° gennaio 2019 non esisterà più lo spesometro: sarà sostituito dall’ esterometro per le operazioni transfrontaliere.

Da una settimana infatti l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento relativo alla “Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicati dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate”.

Con il provvedimento del Direttore dell’8 ottobre 2018 si stabilisce quanto segue.

“L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito”.

Lo scopo dichiarato è quello di fornire al contribuente “dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni”. Cosa che avverrà “mediante l’istituto del ravvedimento operoso”.

Tali comunicazioni verranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate agli indirizzi pec attivati dai contribuenti. In caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l’invio sarà effettuato per posta ordinaria. Ma non è tutto.

Occorre poi ricordare ai titolari di partita Iva che, come riportato nel documento della Camera dei Deputati del 4 ottobre 2018 dedicato all’Iva e alla fatturazione elettronica, “La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) dal 1° gennaio 2019 introduce la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente abroga, a decorrere dalla stessa data, lo spesometro”.

Come noto, inoltre, la legge di Bilancio 2018, all’art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l’obbligo di trasmettere “all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Si tratta dell’ esterometro, ossia dell’obbligo per i titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati all’interno del territorio italiano, di trasmettere telematicamente i dati relativi operazioni transfrontaliere effettuate o ricevute, se non documentate da bolletta doganale o fattura elettronica.

Ci sono però anche delle sanzioni per chi non rispetta tale obbligo.

Il comma 915 prevede infatti, per chi omette o commette errori nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Questa fattura verrà ridotta della metà, nel limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Oppure se, nello stesso termine, il contribuente provvede al corretto invio dei dati.

 

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