Con ricorso per Cassazione, il legale rappresentate di una società, aveva impugnato l’ordinanza di sequestro preventivo disposto sui beni aziendali chiedendone l’annullamento, essendo la società “estranea” al reato di evasione contestato

La vicenda

Era stato instaurato un procedimento penale a carico di un commercialista cui si addebitava di aver concorso con i legali rappresentanti di varie società, nel reato di presentazione di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 74 del 2000, consentendo a ciascuna di esse l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette costituente il profitto del reato stesso.
Il Gip del Tribunale di Milano aveva pertanto, disposto decreto di sequestro preventivo direttamente sui saldi attivi dei conti intestati alle singole società e per la eventuale differenza, sui beni del commercialista.
La decisione confermata anche dal Tribunale del Riesame, veniva impugnata con ricorso per Cassazione.

Ma per i giudici di legittimità il motivo era infondato.

Ed invero, posto che il reato ascritto al commercialista era stato contestato come commesso in concorso con il legale rappresentante della società che aveva materialmente presentato la dichiarazione fraudolenta, l’ente non poteva essere considerato terza estranea al reato stesso, con conseguente possibilità di disporre il sequestro preventivo diretto del profitto rimasto nella sua disponibilità.
Il principio è stato di recente, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 10561/2014) le quali hanno chiarito che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.
Non è corretta dunque, l’affermazione difensiva secondo la quale il legale rappresentante della società beneficiaria della condotta fraudolenta del commercialista sia persona terza rispetto al fatto ad essa ascritto a titolo di concorso, non rilevando, in senso contrario, che il decreto sia stato adottato nell’ambito del procedimento ascritto nei confronti del solo commercialista.
Né di certo può essere definito terzo estraneo colui il quale, presentando la dichiarazione fiscale fraudolenta, concorre materialmente nel reato generatore di profitti confiscabili.

Soggetto “estraneo” al reato

In ogni caso, – concludono gli Ermellini -, a prescindere di profili di responsabilità del legale rappresentante, l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può mai essere considerato “estraneo” al reato ai fini della condisca diretta del profitto medesimo.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 2/1987 ha anche affermato che l’art. 27, comma primo, Cost. non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l’autore del reato o non ne abbia tratto alcun profitto.
In senso analogo, la Prima Sezione della Cassazione nel 1991 (n. 3118/1999) ha stabilito il principio per cui la confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile anche nei confronti dei soggetti (quali le società) sforniti di capacità penale. Ciò sul rilievo che l’estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale.
Costituisce, poi, declinazione di tali insegnamenti il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2014 n. 10561 nl senso che la nozione di “persona estranea al reato” cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata (art. 240 c.p.) è diversa da persona estranea al procedimento penale, in quanto richiede la estraneità al fatto-reato, che non ricorre in chi sia sfuggito al procedimento penale.
Per tali motivi la decisione impugnata è stata confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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