I giudici della Cassazione hanno affermato che il reato di falsa perizia è configurabile in relazione a qualsiasi procedimento civile, compreso l’accertamento tecnico preventivo

Nel 1999 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato colpevole del reato di falsa perizia di cui all’art. 373 c.p. un consulente tecnico d’ufficio, condannandolo alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Da quanto emerso in giudizio, l’imputato era stato nominato CTU dal competente Pretore, a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dall’istante, al fine di accertare le cause dell’incendio che aveva coinvolto la propria auto, poco tempo prima affidata ad una officina autorizzata per la esecuzione di alcuni lavori di manutenzione e finalizzata alla successiva instaurazione di una causa per risarcimento danni.
Ebbene, il consulente tecnico era accusato di aver intenzionalmente taciuto quanto emerso nel corso degli accertamenti compiuti nell’espletamento del proprio incarico.
Nella specie, egli aveva omesso di riferire dell’esistenza di un foro nel tubo di rimanda della benzina, tale da consentire la fuoriuscita del carburante e da ritenersi (…) causa più che probabile dell’incendio verificatosi; così omettendo scientemente di portare a conoscenza del giudice civile un fatto rilevante ai fini della definizione del procedimento nell’ambito del quale era stato chiamato ad operare quale CTU.

La questione giuridica

La questione giuridica controversa è diretta a stabilire se ricadono nella sfera di applicabilità dell’art. 373 c.p. le falsità commesse dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di istruzione preventiva (nella specie, accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c).
Come noto, il vigente codice di procedura civile, nella sezione IV (capo III, libro quarto), riguardante i procedimenti di istruzione preventiva, prevede e disciplina l’assunzione in caso di urgenza, di mezzi di prova prima dell’instaurazione del giudizio, in previsione dello stesso.
Tra tali mezzi rientrano appunto quelli regolati dall’art. 696 c.p.c.

“Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”

Per i giudici della Cassazione non c’è motivo di distinguere, in assenza di diversa disposizione di legge, ai fini dell’applicabilità dell’art. 373 c.p., tra i procedimenti civili quelli di cognizione per ritenere applicabili soltanto a questi ultimi e non anche a tutti gli altri procedimenti, il disposto dell’art. 373.
Del resto nella generica nozione di procedimento vanno compresi non solo il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre e a garantire i mezzi probatori del processo definitivo, non potendo contestarsi che nel concetto di procedimento rientri qualsiasi complesso di atti coordinati al raggiungimento di un determinato scopo, fra le parti interessate e l’ufficio giudiziario e regolati dalla legge processuale.
In altre parole, per i giudici della Cassazione, la norma penale sulla falsa perizia deve trovare applicazione in relazione a tutti i procedimenti civili.

Il reato di falsa perizia

Ed infatti, la condotta tipica nel delitto in esame consiste nel dare pareri o interpretazioni mendaci, o nell’affermare fatti non conformi al vero, da parte di chi, quale ausiliare del giudice, era tenuto a svolgere la prestazione richiesta con sincerità e completezza.
Lo scopo della norma è quindi, quello di assicurare il retto e normale funzionamento dell’attività del giudice e di impedire che, con artificiose prospettazioni della realtà, l’attività degli organi giudiziali possa essere fuorviata.
Si tratta di un reato di pericolo, per cui non occorre che si verifichi in concreto un’errata cognizione da parte del giudice, essendo solo sufficiente che siano stati posti in essere i presupposti per una tale possibilità.
Ora è innegabile che ad ogni procedimento di accertamento preventivo possa seguire un procedimento di cognizione, per cui il pericolo che il giudice possa essere tratto in inganno sussiste sempre.
Conclusivamente – con riferimento alla fattispecie in esame – l’accertato inquinamento operato dal consulente tecnico d’ufficio – come ritenuto dai giudici di merito con motivato e insindacabile apprezzamento di fatto – concretizza la sussistenza del contestato delitto di falsa perizia, per cui il ricorrente ha riportato condanna.
Condanna inevitabile per quest’ultimo oltre al pagamento delle spese processuali.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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