Confermata in Cassazione la condanna di un lavoratore che aveva fornito false informazioni sui titoli professionali per ottenere un ruolo da dirigente in azienda

Era stato condannato in Tribunale per il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 c.p.. Secondo l’accusa, aveva posto in essere degli ‘artifizi e raggiri’ per ottenere un ruolo dirigenziale nella società danneggiata. Questa, dopo pochi mesi, aveva scoperto che l’incarico era stato attribuito “sulla base di false informazioni sui titoli ed i precedenti professionali” fornite dal lavoratore.

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato che aveva quindi proposto ricorso davanti alla Suprema Corte.

L’uomo, nell’impugnare la sentenza, lamentava, tra l’altro, la violazione di legge per l’erronea applicazione della norma incriminatrice circa la configurabilità della cosiddetta truffa contrattuale in attività lavorativa.

La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 54253/2017 ha ritenuto di non aderire a alle doglianze dell’imputato, respingendone il ricorso in quanto infondato.

Per i Giudici di Piazza Cavour, infatti, la posizione dirigenziale richiesta dalla società richiedeva “specifici requisiti di capacità professionale”.

Il ricorrente non solo non possedeva tali requisiti, ma aveva anche “falsamente dichiarato di garantire per le pregresse esperienze lavorative e per il conseguimento di specifici titoli di studio”.

La prestazione lavorativa, dunque,  era stata resa da un soggetto “inidoneo a fornirla con il grado di specializzazione richiesto”. Pertanto, la società datrice di lavoro aveva retribuito il lavoratore per una prestazione di livello tecnico che non aveva mai ricevuto subendone peraltro un danno economico. In  particolare, aveva dovuto stipulare una onerosa transazione per ottenere la cessazione di un attività che l’imputato  non era stato in grado di svolgere con le dovute competenze. Di qui la decisione di confermare integralmente la sentenza della  Corte d’appello.

 

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