Corte di Cassazione, Sezione V penale – Sentenza 15 maggio 2012 n. 18687

Medici, attenzione a rilasciare certificati di malattia senza aver previamente visitato il paziente: è reato di falso ideologico, in certificati o autorizzazioni amministrative.

È quanto accaduto ad un medico di base, convenzionato con il servizio sanitario nazionale e quindi pubblico ufficiale, ritenuto responsabile dalla corte di appello di Milano del reato di cui all’art. 480 c.p., perché nella qualità sopra descritta, rilasciava un certificato medico di proroga della prognosi di malattia ad un proprio paziente, lavoratore dipendente, senza averlo preventivamente visitato. Allo stesso tempo, quest’ultimo veniva giudicato responsabile del reato di cui all’art. 489 c.p., (uso di atto falso), per aver fatto uso della certificazione citata, pur conoscendone la falsità.

Con la pronuncia in esame la corte d’appello milanese, ha sovvertito la sentenza del giudice di prime cure, che al contrario, aveva già espresso l’assoluzione per entrambi gli imputati, rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza.

A tal riguardo, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto e, sebbene consapevole della impossibilità di esprimersi sul merito della vicenda, ha affermato quanto segue:

(…) la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli abbia emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente. Quanto, poi, alla asserita natura colposa della condotta, ci si chiede come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla previamente verificata, nell’immediatezza, attraverso l’esame della paziente.

È sufficiente, perciò, richiamare le considerazioni già espresse circa la ritenuta la falsità della certificazione medica, per affermare necessariamente anche la responsabilità del lavoratore dipendente per aver fatto uso dell’atto falso.

Avv. Sabrina Caporale

 

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