La Cassazione ha chiarito la distinzione di responsabilità tra un anestesista e un infermiere accusati di  non aver vigilato su un paziente nella fase di risveglio post operatorio

Con la sentenza n. 8080/2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un medico anestesista e da un infermiere. I due sanitari erano stati condannati dai Giudici del merito a sei mesi di reclusione ciascuno per il reato di lesioni personali colpose. Secondo l’ipotesi accusatoria, non avevano adeguatamente vigilato sul paziente nella fase di risveglio post operatorio a seguito di un intervento chirurgico. Più specificamente, non si erano accorti dell’arresto respiratorio subito dalla vittima. Questa era andata in arresto cardiocircolatorio con conseguenti lesioni gravissime scaturite da prolungata ipossia cerebrale con successivo stato di coma.

I due operatori sanitari avevano presentato ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Gli imputati sottolineavano, in particolare, di avere praticato le manovre previste nell’attesa che il degente si svegliasse. Inoltre, avrebbero praticato le tecniche prescritte dalla buona pratica per assicurarsi che il paziente avesse anche recuperato le funzioni vitali in modo completo.

L’incidente, si sarebbe verificato dopo che il paziente era stato condotto in una sala attigua a quella operatoria, in attesa di essere ricondotto in reparto.

In quel momento, secondo i ricorrenti, era da ritenersi cessata la loro funzione di garanzia,  tanto che l’infermiere era stato adibito ad altre funzioni.

La Suprema Corte, confermando un consolidato orientamento della giurisprudenza penale ha chiarito che in capo ad ogni professionista sussiste una responsabilità personale. Questa esula dalla condotta dell’intera équipe.

Gli Ermellini quindi hanno ritenuto che il Giudice d’appello,  non avesse tenuto in debito conto la distinzione esistente tra “fase di risveglio” e “fase di recupero”. Da tale distinzione derivavano, nel caso in esame, profili di responsabilità diversi che hanno condotto la Cassazione a annullare la sentenza impugnata relativamente alle doglianze del medico, rinviando alla Corte di Appello, per ciò che attiene il ricorso dell’infermiere.

Per approfondire il percorso che ha condotto i Giudici del Palazzaccio a tali conclusioni si invita a leggere l’articolo “Al medico il risveglio e all’infermiere il recupero del paziente” dell’avv. Maria Teresa De Luca.

 

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