Quando si parla di mantenimento dei figli maggiorenni, occorre tener presenti tutti i presupposti normativi legati a tale complessa questione

Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni investe diversi presupposti normativi.

Più in generale, l’obbligo di mantenere i figli deriva innanzitutto dall’art. 315 bis, comma 1, c.c..

Questo sancisce il dovere per entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Con la legge 154 del 2013, si introduceva l’art. 337 septies.

Esso in particolare prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, viene versato direttamente all’avente diritto.

L’obbligazione dei genitori è di tipo solidale. Essa inoltre si estende sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie.

Ora, sebbene l’obbligazione dei genitori non termini con il raggiungimento della maggiore età è anche vero che con il superamento di una certa età, i figli maggiorenni, anche se non indipendenti, raggiungono una loro dimensione autonoma.

Questo li rende semmaio meritevoli dei diritti ex art. 433 c.c. (alimenti). Tuttavia, i figli maggiorenni vanno trattati come adulti.

Ciò in quanto il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

Poiché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014).

Vi sono dei tribunali, come quello di Milano, che stabiliscono una soglia di età oltre la quale “lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto”.

Va da sé che occorrano valutazioni singole caso per caso, ma in linea generale l’orientamento è questo.

In merito poi alla eventuale cessazione di tale dovere, si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168.

In essa si sancisce che il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest’ultimi, di una condizione di indipendenza economica. Tuttavia, essa deve contribuire al reale sostentamento del figlio.

Pertanto, un lavoro precario non fa cessare l’obbligo del mantenimento. Occorre un’autosufficienza economica.

È chiaro poi che una colposa inerzia nell’attuazione di un valido percorso di formazione e/o studio determina la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori. L’indipendenza economica presupposto per la cessazione dell’obbligo di mantenimento ai figli maggiorenni si considera raggiunta ove il figlio trovi un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità.

La Corte di Cassazione, nel merito, ha affermato che se il figlio ottiene una serie di “contratti a termine e guadagni contenuti” possa dirsi raggiunta la sua autosufficienza economica (Cass. Civ. sentenza n. 13354 del 26.05.2017).

Quando invece si parla di contratto di apprendistato, la sentenza della Corte di Cassazione, numero 407/2007 ha stabilito che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica.

E questo “atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato….si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato”.

Il genitore obbligato al mantenimento, inoltre, non può di sua iniziativa versare l’assegno direttamente al figlio. È soltanto il figlio maggiorenne che, ove lo desideri, può chiedere al Giudice di disporre il versamento diretto del mantenimento.

La legittimazione a richiedere l’assegno è attribuita sia al figlio maggiorenne che al genitore convivente con il figlio.

L’onere della prova sulla raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne spetta al genitore obbligato.

Per quel che riguarda poi l’entità dell’assegno di mantenimento, va fatta una precisazione importante.

Se infatti non vi è accordo tra i genitori il giudice ne quantifica l’ammontare. E lo fa, tenendo conto del tenore di vita di cui godevano i figli quando ancora vivevano con entrambi i genitori, delle necessità, del livello socio – culturale della famiglia, e quant’altro.

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