Finto intermediario finanziario, condannato in primo grado per truffa, per aver indotto con condotte artificiose, le persone offese ad investire nel mercato “Forex”

In appello la corte distrettuale di Messina riformava la decisione impugnata, dichiarando la prescrizione del reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, (svolgimento dell’attività di promotore finanziario senza autorizzazione) e perciò, assolveva l’imputato, fatta salva la conferma della condanna alle statuizioni civili.
Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione.
A detta della difesa la promozione di investimenti nel mercato Forex non è attività di promozione finanziaria soggetta ad autorizzazioni, trattandosi di attività diretta “agli investimenti e non anche agli scambi valutari“: doveva ritenersi, perciò, illegittima la conferma delle statuizioni civili; senza contare, che la sentenza impugnata non dava conto dell’esistenza dell’elemento soggettivo in ordine alla colpevolezza della ricorrente.

La vicenda è interessante perché offre l’occasione per interrogarsi sul reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria.

Ebbene, si tratta di un reato che ha natura plurioffensiva, dal momento che protegge, non soltanto l’interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello alla sicura professionalità dei soggetti cui si rivolgono, per le loro operazioni sui mercati mobiliari, i privati investitori, i quali sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile.
Se è vero dunque, che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo alla struttura del reato in questione, particolarmente incisivo dovrà essere, l’accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dalla condotta criminosa, eventualmente anche solo in relazione ai danni morali.
Tanto premesso, per i giudici della Suprema Corte, l’assunto difensivo secondo il quale la condotta contestata all’imputato, non era perseguibile perché finalizzata a colpire attività dirette all’investimento nel mercato deregolamentato denominato “Forex”, era manifestamente infondato.
Come giustamente rilevato dalla Corte di merito, lo scopo della norma penale è funzionale a garantire la professionalità delle persone che gestiscono gli investimenti dei risparmiatori in qualunque mercato, tutelando sia l’interesse delle agenzie di investimento ad una concorrenza regolare, sia quello degli investitori, a nulla rilevando che il denaro raccolto sia destinato ad un mercato deregolamentato e rischioso come quello denominato Forex.
Sul punto, la Suprema Corte ha anche ribadito che la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale.
Né rileva, a tal fine, l’effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un elemento estraneo alla struttura del reato stesso.

L’esercizio abusivo di intermediazione finanziaria

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria integra un reato di pericolo che tutela il corretto svolgimento, nell’interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati, garantendo, da un lato, nell’interesse del mercato, l’esclusione della concorrenza di intermediari non abilitati, dall’altro assicurando agli investitori l’affidabilità di soggetti che operano professionalmente in tale settore.
Si tratta di un reato eventualmente permanente in quanto la sua consumazione si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazione antigiuridica e determinare la riespansione del bene protetto.
La Corte territoriale, in coerenza con tali consolidate indicazioni ermeneutiche, aveva perciò, legittimamente affermato che la raccolta di risparmio finalizzato all’investimento integrasse il reato contestato, tenuto conto della irrilevanza rispetto alla condotta illecita delle modalità di regolamentazione del mercato nel quale il risparmio abusivamente raccolto doveva essere reinvestito.
Per tali motivi il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
PROMOTORE FINANZIARIO INFEDELE: NE RISPONDE ANCHE LA BANCA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui