La sentenza prevede la rideterminazione dei fondi stipendiali  e il pagamento degli arretrati ai 337 dirigenti medici e veterinari ricorrenti

Lo scorso 15 aprile si è svolta l’ultima udienza della causa sui fondi stipendiali medici promossa, nel novembre 2011, da 337 Dirigenti Medici e Veterinari dipendenti dell’ex ASL 3 di Pistoia (ora ASL Toscana Centro) contro la stessa ASL 3. Un’azione volta, nello specifico, a ottenere la rideterminazione dei fondi aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria.
Il Tribunale di Pistoia con la Sentenza 245/2019 ha condannato la parte convenuta a rideterminare i fondi aziendali indicati in ricorso, a far data dal 1998 e sino al 2007.  Il Giudice del Lavoro, inoltre, ha disposto la liquidazione ai ricorrenti “delle eventuali differenze retributive dovute a titolo di retribuzione accessoria a far data dal 01.07.1998 e sino al 2007”. Il tutto tenendo conto “della intervenuta prescrizione quinquennale e di quanto già percepito a titolo di retribuzione accessoria”.

Con questa sentenza i ricorrenti – si legge in una nota dell’Intersindacale medica e veterinaria – chiudono positivamente un contenzioso durato quasi 20 anni. Un periodo durante il quale “le loro retribuzioni sono sempre state le più basse tra tutti i medici toscani ed italiani”.

Infatti, a fronte di un incremento della dotazione organica di oltre cento medici nel periodo in questione, l’Azienda non ha parimenti incrementato i Fondi contrattuali per la retribuzione accessoria come previsto dai vari CCNL. In tal modo – specificano i sindacati – ha utilizzato tutte le risorse presenti per finanziare i nuovi assunti a scapito della valorizzazione economica delle posizioni professionali dei singoli Dirigenti Medici.
“Questa posizione/imposizione dell’Azienda ha prodotto i suoi effetti nefasti negli anni a seguire fino ad oggi”. Soprattutto “da quando le leggi succedutesi dal 2010 hanno bloccato i rinnovi contrattuali ed ogni possibile incremento dei Fondi Stipendiali”. Anzi, “ad ogni riduzione di personale è corrisposta una riduzione dei Fondi”.
I ricorrenti hanno chiesto di accertare il loro diritto ad ottenere la rideterminazione dei Fondi Aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria in quanto non incrementati annualmente in seguito all’incremento di personale, come previsto dalle norme dei contratti succedutisi a partire dal 1996. Hanno quindi chiesto l’incremento stabile dei Fondi Stipendiali (Posizione, Risultato e Accessorio/Disagio) per ripristinare la possibilità di finanziare la componente variabile aziendale della posizione e, di conseguenza hanno richiesto il pagamento degli arretrati per le quote non corrisposte a partire dal 1998.
Il Giudice ha ritenuto che “dalla lettera delle disposizioni pattizie emerge in maniera inequivocabile che gli enti che rideterminano la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale “dovranno” (non “possono”) tenere conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare, in misura congrua, il fondo. È evidente che l’utilizzo del “dovere” e non “potere” fa sì che la norma pattizia non può che essere interpretata nel senso che i fondi devono aumentare, in maniera congrua, tenendo conto del variare della dotazione organica e, nel caso di attivazione di nuovi servizi, anche in assenza di variazione della dotazione organica”.
 
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