La condotta delittuosa si configura in presenza di una inesecuzione dolosa del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19014/2017, si è pronunciata su un caso di frode nelle pubbliche forniture, reato disciplinato dall’articolo n. 356 del codice penale per il quale è prevista la reclusione da uno a cinque anni e una multa non inferiore a milletrentadue euro.
Il reato, secondo quanto chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 38346/2014), non richiede né gli artifici o i raggiri propri del reato di truffa, né la verificazione di un danno per la parte offesa, ma si configura in presenza di una inesecuzione dolosa del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la condotta delittuosa riguardava la fornitura di una mensa scolastica e, più specificamente, la somministrazione presso la stessa di formaggio comune anziché di parmigiano reggiano, secondo quanto previsto dal contratto di fornitura. Per tale ‘scambio’ il fornitore era stato perseguito penalmente e condannato in primo grado.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ribaltato la decisione del Tribunale ritenendo incompleta e da integrare la ricostruzione fattuale alla base delle decisioni dei giudici del merito, considerata non sufficiente a giustificare una condanna penale. La vicenda è quindi è stata rimessa alla Corte di Appello.
Per la Cassazione, infatti, non era stato preso in considerazione il fatto che il formaggio comune era stato reperito in buste chiuse e sigillate e che quindi verosimilmente non era stato utilizzato nella preparazione dei pasti; inoltre, non si era dato adeguato peso al fatto che il parmigiano reggiano era stato comunque acquistato qualche giorno prima dell’ispezione.

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