L’occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, posta in essere con l’aiuto di altri soggetti, integra gli estremi del furto aggravato con destrezza

Un anno e sei mesi di reclusione oltre al pagamento di 600 euro per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 comma 1 e 2 c.p.
L’uomo era stato accusato di aver rubato una giacca da uomo di colore blu, di una camicia a fiori di marca, del valore complessivo di 200 euro, presso un negozio di abbigliamento in centro città a Vasto. L’azione sarebbe stata compiuta con l’ausilio di tre donne rimaste sconosciute.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento. L’insidiosità e l’efficienza offensiva del furto – sosteneva quest’ultimo – non può ritenersi integrata dal mero occultamento, sulla persona o nella borsa, di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene.
Peraltro, faceva notare come nel caso in esame, il notevole rigonfiamento del cappotto sotto il quale o aveva nascosto la merce di cui s’era impossessato non poteva, per necessaria inadeguatezza, essere considerato quale mezzo fraudolento.

Il parere della Cassazione

Per i giudici della Cassazione l’assunto difensivo, in ordine alla ritenuta insussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 2, era errato e pertanto non meritava accoglimento.
In realtà, nel caso in esame non si era trattato di un semplice occultamento della merce sulla propria persona poiché l’imputato si era presentato nel negozio accompagnato da quattro o cinque ragazze, fingendo poi, di provare i capi sottratti all’interno di un camerino.
Più precisamente, mentre l’imputato era nel camerino, alcune di queste ragazze creavano confusione cercando di distrarre la proprietaria dell’esercizio commerciale. Nel frattempo, un’altra ragazza portava nel camerino tutta una serie di capi di abbigliamento, alcuni dei quali venivano lasciati al suo interno una volta che l’imputato aveva finito di provarli mentre la merce rubata era dallo stesso occultata sulla propria persona che riusciva così ad uscire senza dare nell’occhio.
Peraltro, la titolare dell’esercizio aveva dichiarato d’essersi resa conto della sottrazione solo del momento in cui, usciti dal negozio il ricorrente e le ragazze, era rientrata in camerino per rimettere a posto gli indumenti ivi lasciati e di aver ricordato, a quel punto, il rigonfiamento sotto gli abiti del prevenuto.

Un errore di valutazione!

A venire dunque, in rilievo non era tanto tanto l’aggravante, contestata, del mezzo fraudolento, quanto quella, non contestata, della destrezza (art. 625 c.p., comma 1, n. 4).
Ed infatti, a tal proposito, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 40354 del 18/07/2013) hanno affermato che “con riferimento al reato di furto, devono considerarsi condotte integranti l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento prevista dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 2”, tutte quelle condotte che concretizzino l’aggressione del bene con marcata efficienza offensiva, proporzionata allo speciale rigore sanzionatorio.
Tale interpretazione è ispirata al principio di offensività afferente non al nucleo offensivo del reato ma alle modalità offensive, aggressive, della condotta.
La frode allora si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un’astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione.
Entro questo ordine di idee traspare che il mero nascondimento nelle tasche, in borsa, sulla persona di merce prelevata dai banchi di vendita costituisce un mero accorgimento, banale ed ordinario in tale genere di illeciti, privo tuttavia, dei connotati dell’aggravante contestata.
Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno inoltre, stabilito il seguente principio di diritto: “L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 2, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene”.

Destrezza o uso del mezzo fraudolento?

Le condotte aggravate dalla destrezza e dall’uso del mezzo fraudolento descrivono modelli molto prossimi tra loro ma non coincidenti: la prima circostanza si caratterizza per la rapidità dell’azione nell’impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa, appositamente distratta; la seconda, per la particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez, U., sent. n. 34090 del 27/04/2017).
Ebbene, ciò detto, il fatto contestato doveva integrare gli estremi dell’aggravante della destrezza. Si trattava, tuttavia, di una riqualificazione non operabile nel giudizio di legittimità.
Come noto, la Corte di cassazione non può pertanto attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati, pregiudicando in conseguenza il diritto di difesa. Si impone invece l’instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto (Sez. 4, sent. n. 2340 del 29/11/2017).
In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 
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