La Cassazione ha fornito precisazioni circa l’assegnazione del garage in caso di separazione

Se in sede di separazione il Giudice assegna la casa coniugale alla moglie, quest’ultima ha diritto a ottenere anche il garage? Sulla questione ha deliberato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29468 del 01/12/2011.
I giudici hanno stabilito che nell’assegnazione della casa coniugale alla moglie, il provvedimento deve comprendere anche l’assegnazione del garage se la moglie dimostra che, durante la vita coniugale, quest’ultimo era stato concretamente posto a servizio dell’abitazione.
Nel caso di specie preso in esame dalla Cassazione, una moglie separata aveva agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del marito al rilascio del garage, precisando che lo stesso era di pertinenza della casa a suo tempo adibita a residenza familiare.
Secondo la moglie, infatti, l’assegnazione del garage sarebbe spettata a lei in quanto il Giudice, al momento della separazione, le aveva assegnato il diritto di abitare la casa coniugale insieme ai figli. Il marito, però, si era opposto osservando che il garage non era una pertinenza della casa coniugale, bensì di un altro appartamento, di proprietà del marito stesso, sito nel medesimo stabile.
Il Giudice, tuttavia, aveva ritenuto di dover dar ragione alla moglie, evidenziando che l’assegnazione della casa coniugale comprende anche le relative pertinenze e, dunque, anche l’assegnazione del garage oggetto di controversia.
Il marito, ritenendo ingiusta la decisione, si è rivolto alla Corte di Cassazione, sostenendo che il Giudice, nel riconoscere il diritto della moglie di utilizzare il garage, aveva violato l’art. 817 cod. civ., in quanto non aveva tenuto conto del fatto che il garage era stato acquistato assieme a un altro appartamento, al quale era collegato da una scala esterna.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le osservazioni del ricorrente, accogliendo il ricorso e precisando il perché.
È infatti il coniuge che rivendica la mancata consegna del garage a dover dimostrare che il medesimo costituisce una pertinenza della casa coniugale a lui assegnata, mentre, nel caso di specie preso in esame dai giudici, la moglie aveva fondato la propria domanda sul semplice fatto che il box era contiguo all’abitazione e che all’interno dello stesso si trovavano “la dispensa, la lavatrice e i guardaroba per il cambio di stagione”.
Secondo la Cassazione, invece, la moglie, a fronte delle contestazioni da parte del marito, avrebbe dovuto dimostrare specificatamente che “durante la vita coniugale, il box era stato concretamente adibito al servigio dell’abitazione(…), nonostante l’iniziale diversa destinazione”.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso del marito, procedendo all’annullamento della sentenza impugnata e al rinvio della causa al Tribunale di Sulmona, poiché la moglie non era stata in grado di dimostrare pienamente la suddetta circostanza.
 
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