La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il principio della giusta remunerazione, sancito con direttiva europea nel 1982 ma recepito in Italia solo nel 1990, deve essere applicato anche al periodo intercorrente tra tali date

I medici che hanno svolto corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1990 hanno diritto a vedersi riconosciuto l’aumento dei compensi percepiti sancito dal principio della giusta remunerazione. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia UE con le sentenze riunite sulle cause C-616/16 e C-617/16.

Il principio della giusta remunerazione è stato sancito dalla direttiva n. 82/76/Cee. In base a tale provvedimento gli Stati avrebbero dovuto quantificare entro il 31 dicembre 1982, con legge nazionale, l’entità della remunerazione.

Il nostro Paese ha provveduto all’attuazione della direttiva (Dlgs 257/91), con quasi nove anni di ritardo, con effetti a partire dall’anno accademico 1991/1992.

Tra il 2001 e il 2003, tuttavia, alcuni medici si sono rivolti al Tribunale di Palermo. Chiedevano la condanna dell’Università degli Studi di Palermo e dello Stato italiano al pagamento di una remunerazione appropriata per i corsi di specializzazione seguiti tra il 1982 e il 1990.

La vicenda è approdata alla Suprema Corte di Cassazione. Questa si è rivolta, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia europea, chiedendo di interpretare la direttiva.

La Cassazione, nello specifico, ha chiesto se la direttiva sia applicabile ai corsi di specializzazione iniziati prima del 31.12.1982 e completati dopo tale data, sino al 1990.

Un secondo quesito riguarda l’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi. Gli Ermellini, in particolare, hanno chiesto se tale obbligo sorga immediatamente per effetto della direttiva oppure solo per effetto della trasposizione della stessa nell’ordinamento nazionale.

Infine con un terzo quesito la Corte di Giustizia UE è stata interpellata circa il valore dell’obbligo di remunerazione adeguata per i corsi di specializzazione svoltisi “a cavallo” del 31 dicembre 1982, anche per la parte di corso anteriore a tale data.

La Corte europea ha affermato che la direttiva si applica a tutti i corsi di formazione specialistica iniziati a partire dal 1982.

Tali formazioni devono essere adeguatamente remunerate a condizione che si tratti di una specialità comune a tutti gli Stati membri. In alternativa la specialità deve essere comune a due o più Stati membri e menzionata dalla direttiva sul mutuo riconoscimento dei titoli di studio.

In secondo luogo, la Corte ha stabilito che l’obbligo di remunerazione sorge immediatamente con la direttiva, a prescindere dal suo recepimento nel diritto nazionale. Esso, infatti è incondizionato e sufficientemente preciso. Quindi, se mancano le norme interne di trasposizione, la quantificazione della remunerazione va effettuata dal giudice mediante l’interpretazione di altre norme del diritto nazionale.

Se il giudice nazionale stabilisce che ciò non è possibile, allora il mancato recepimento della direttiva deve essere considerato come un inadempimento dello Stato. Tale inadempimento comporta a suo carico l’obbligo di risarcire i singoli soggetti danneggiati. Il risarcimento dovrebbe essere quantomeno pari alla remunerazione prevista dalla successiva normativa di trasposizione della direttiva. Rimane salva la possibilità per i medici interessati di provare danni ulteriori per non avere potuto beneficiare della remunerazione nei giusti tempi.

Sul terzo quesito, la Corte dichiara che, per i medici che abbiano seguìto corsi di specializzazione “a cavallo” del 31 dicembre 1982, il diritto alla retribuzione sorge solo a partire dal giorno successivo a tale data. La stessa direttiva, infatti, ha previsto che, sino al 31 dicembre 1982, gli Stati membri avessero il tempo di adeguarvisi.

 

 

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