“Esiste sempre l’obbligo del giudice di accertare la graduazione della colpa concorrente della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre l’interesse dell’imputato a verificare l’eventuale concorso alla produzione dell’evento”

La vicenda

Un anno e quattro mesi di reclusione, la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Latina, all’uomo che alla guida della propria autovettura cagionava la morte di un uomo, per violazione delle norme del codice della strada.
La sentenza confermata anche in appello veniva impugnata con ricorso per Cassazione.
L’imputato lamentava l’errata valutazione, nonché ricostruzione dei fatti. I giudici di merito non avevano dato il giusto rilievo nel determinismo causale alla circostanza che la vittima non avesse rispettato il segnale di stop. L’impatto era, infatti, avvenuto nella corsia di marcia dell’imputato e non vi era prova che quest’ultimo viaggiasse a velocità sostenuta.
Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado non era neppure stata espletata consulenza tecnica d’ufficio, ma il Tribunale si era avvalso unicamente delle consulenze tecniche del PM e della difesa. Inoltre, in appello non era stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale mediante una perizia in contraddittorio tra le parti, che le avrebbe consentito di accertare la condotta colposa del danneggiato.

Il giudizio di legittimità

Dopo aver ricordato che, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, i giudici della cassazione si sono concentrati sulla ricostruzione della vicenda.
La Corte d’appello aveva fatto applicazione dell’art. 141, comma 2 del codice della strada secondo il quale: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile“. Dalla disposizione emerge che la velocità prudenziale è quella che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre d’emergenza.
Ebbene, nel caso in esame, per i giudici territoriali era chiara la colpa dell’imputato, consistita nel non aver osservato le regole normative e di comportamento prescritte per la corretta circolazione stradale; avevano, perciò, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la suddetta condotta colposa e l’evento realizzato e, applicando il principio della equivalenza delle cause, avevano ritenuto che la violazione della regola cautelare da parte dell’imputato avesse concretizzato il rischio che la suddetta regola mirava ad evitare.

Il concorso di colpa del danneggiato

La Corte distrettuale aveva poi, analizzato la questione concernente la condotta concorrente e imprudente, tenuta dal danneggiato sulla base degli accertamenti tecnici compiuti in istruttoria, i rilievi tecnici planimetrici e anche fotografici, da cui era emerso che questi si fosse immesso sulla via, luogo dell’incidente, senza dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra avendo quasi impegnato parte dell’incrocio, fino a immettersi nella corsia opposta.
Ciononostante, con una motivazione logica e coerente, aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato, in quanto pur avendo avvistato l’ostacolo non riuscì a frenare a causa dell’elevata velocità superiore ai limiti e non adeguata alle circostanze, trattandosi di strada fiancheggiata da case.
La Corte distrettuale aveva, perciò, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità.
Ma su un punto, il ricorso difensivo aveva colto nel segno: sia nella sentenza impugnata che in quella emessa dal giudice di primo grado, mancava la quantificazione del concorso di colpa.

La graduazione della colpa concorrente del danneggiato

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di reati colposi inerenti alla circolazione stradale, il giudice del merito ha il dovere di quantificare l’apporto causale alla verificazione dell’evento attribuibile alla persona offesa e quello addebitabile al prevenuto.
Ciò sia ai fini della determinazione della giusta (al caso di specie adeguata) pena, dato che, ai sensi di quanto dispone l’art. 133 c.p., nn. 2 e 3, nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice hanno influenza la gravità del danno cagionato e il grado della colpa; sia al fine di soddisfare le legittime aspettative della parte civile, se presente, la quale ha diritto di sentire quantificare, ancorché sotto il solo profilo dell’an debeatur, la misura del risarcimento del danno ad essa spettante.
In termini sostanzialmente coincidenti, è stato anche affermato che esiste sempre l’obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre l’interesse dell’imputato all’accertamento dell’eventuale concorso alla produzione dell’evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia sotto l’aspetto dell’entità del risarcimento sia sotto quello della misura della pena da irrogare in relazione ai principi fissati dall’art. 133 c.p.

L’omessa graduazione della colpa concorrente

Ebbene, nel caso in esame, entrambi i giudici di merito avevano implicitamente affermato il concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro, ma non ne avevano esplicitato, come pur avrebbero dovuto, il percorso logico e motivazionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ed invero, in tema di omicidio e lesioni stradali, il giudice di merito, una volta riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa (come per l’appunto è implicitamente avvenuto nel caso di specie), è tenuto ad adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali, dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti.
Orbene, detto raffronto nel caso in esame, non risultava essere stato svolto. Per tali motivi, limitatamente ai punti concernenti la graduazione del concorso di colpa della persona offesa e della sua incidenza nella determinazione della pena, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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