La vittima, all’epoca minorenne, aveva subito un grave danno alla salute a causa di “trattamenti clinici inopportuni e completamente errati” da parte del medico di turno

Aveva subito un grave danno alla salute che poteva essere evitato con la predisposizione di un intervento chirurgico. La vittima, all’epoca dei fatti minorenne, era stata accompagnata presso l’Ospedale di Caltanissetta lamentando forti dolori. Il medico di turno, tuttavia, avrebbe operato “trattamenti clinici inopportuni e completamente errati”.

Era il 1997. A distanza di 21 anni l’uomo si è vito riconoscere un risarcimento pari a 70mila euro con la condanna in solido del camice bianco e dell’Ospedale. La cifra è stata corrisposta dalla Compagnia di Assicurazioni, che ha tenuto indenne il nosocomio da ogni responsabilità.

Il procedimento in sede civile era iniziato nel 2009 dopo la condanna penale del professionista per lesioni personali colpose, confermata nei tre gradi di giudizio. Secondo i Giudici il medico sarebbe intervenuto in modo  “maldestro e superficiale”.

Nel merito, stando a quanto chiarito dal legale dell’attore, è chiaramente emerso come “il medico non ordinò – sottovalutandone i sintomi – un intervento chirurgico che, se effettuato nell’immediato avrebbe di certo evitato il grave danno”.

Il Tribunale parla di carenza diagnostica in ordine al mancato riconoscimento dell’evento patologico manifestatosi e conseguentemente anche una carenza terapeutica nella gestione dell’evento.

La condotta omissiva e la violazione della regola cautelare dell’osservazione clinica unitamente alla dimissione priva di chiara indicazione terapeutica chirurgica, avrebbero cagionato l’evento finale.

L’avvocato della vittima sottolinea, dunque, come il Giudice abbia accolto la tesi secondo cui la responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale. Avrebbe quindi trovato applicazione la norma posta dall’art. 1228 c.c.: “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

“Nella fattispecie – conclude il legale – è stata evidenziata la responsabilità del medico c.d. “strutturato” in quanto dipendente della struttura sanitaria pubblica o privata”. Infatti sia il medico che l’ente sanitario sono contrattualmente impegnati al risultato dovuto, quello, cioè, conseguibile secondo criteri di normalità. Tale risultato va apprezzato “in relazione alle condizioni del paziente, alla abilità tecnica del primo ed alla capacità tecnico – organizzativa del secondo”.

 

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