L’automobilista, condannato per guida sotto influenza di alcool, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 del codice penale

Era stato condannato in sede di merito per guida sotto influenza di alcool ai sensi dell’art. 186 del codice della strada. Il tutto con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna.  L’uomo era stato fermato dalla Polizia per un controllo. L’alcoltest aveva evidenziato un tasso di ebbrezza pari a 1,51 g/l alla prima prova ed a 1,63 g/I alla seconda.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato lamentava, tra gli altri motivi, l’esclusione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. A suo giudizio, il Giudice d’appello avrebbe dovuto considerare anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato. Ciò alla luce del fatto che i valori riscontrati erano di poco superiori alla soglia prevista dalla norma.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 54018/2018, ha ritenuto effettivamente di aderire all’argomentazione esposta, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Gli Ermellini hanno ribadito quanto già affermato in altre pronunce. Ovvero che l’art.186, comma 2, cod. strada delinea l’appartenenza delle contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto. Si tratta di delitti, in cui “la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale”.

Il legislatore individua i comportamenti contrassegnati dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale.

Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole.

Pertanto, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità della non punibilità occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati.

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo. Inoltre necessita di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

Nel caso in esame tali principi erano stati disattesi dal Giudice a quo. Da qui la decisione di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo giudizio sul punto.

 

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