I reati tributari sono disciplinati dal Decreto Legislativo n° 74/2000, così come riformati dal Decreto Legislativo n° 158 del 24 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2015 ed in vigore a decorrere dal 22 ottobre 2015.

L’esigenza di modificare la disciplina dei reati tributari sorgeva allorquando il Governo, con la Legge n° 23 dell’11 marzo 2014, veniva delegato a procedere ad un sistema fiscale più equo, più trasparente ed orientato alla crescita.

Pertanto, gli aspetti essenziali della riforma del 2015 sono stati – in maniera breve, senza dilungarmi eccessivamente – la predeterminazione delle condotte illecite, con correlativa certezza, da parte del cittadino/imputato della risposta sanzionatoria; la proporzionalità delle sanzioni, con la possibilità finanche di estinguere il reato (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), laddove il contribuente regolarizzi la propria posizione con il Fisco, mediante il c.d. ravvedimento.

Infine, aspetto più importante della riforma dei reati tributari è stata la riduzione delle fattispecie penali mediante il significativo innalzamento delle soglie di punibilità.

Ergo, la ratio del Legislatore del 2015 è stata non più quella di applicare sanzioni penali al contribuente, bensì di recuperare dal medesimo le imposte che non ha pagato e far sì, pertanto, che il denaro dovuto e non corrisposto entri nelle casse dello Stato.

Ebbene, fatte queste brevi precisazioni, di tipo squisitamente giuridico, analizziamo ora la recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte, Sezione Penale, individuata dal n° 25451 del 2016.

In particolare, gli Ermellini hanno accolto il Ricorso per Cassazione avanzato dalla Procura della Repubblica, con cui veniva sostenuta l’illegittimità dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame, che aveva annullato il precedente decreto di sequestro cautelare reale disposto dal G.I.P..

Il G.I.P., invero, aveva sottoposto a vincolo reale beni mobili ed immobili dell’indagato, ritenendo che dagli atti fosse emersa la violazione della normativa tributaria, avendo l’indagato evaso il Fisco, simulando cessioni di beni al figlio.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l’ordinanza del Tribunale del Riesame, riportandosi al principio di diritto oramai pacificamente consolidato in materia tributaria, secondo cui spetta al contribuente/indagato l’onere di “fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici” in ordine alla legittimità delle operazioni poste in essere.

In altre parole, nel caso in esame, la Suprema Corte riteneva che l’indagato non avesse fornito alcuna prova in merito alla liceità delle cessioni operate in favore del figlio, le quali, pertanto, apparivano realizzate al solo scopo di frodare il Fisco.

Dunque, la mancanza di alcuna benché minima prova contraria offerta dall’indagato induceva a ritenere – allo stato, essendo un mero procedimento cautelare, e non un processo penale ! – che le cessioni di beni al proprio figlio e la conseguente, propria, deminutio patrimonii, fosse finalizzata esclusivamente a ridurre il quantum delle imposte da corrispondere allo Stato.

Ebbene, siamo in fase cautelare, il principio è stato ben enunciato dalla Suprema Corte, spetterà all’indagato smentire quanto dagli atti (probabilmente) risulta.

Si prevede un acceso processo penale !!

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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