Il ricorrente aveva citato in giudizio il danneggiante e la compagnia di assicurazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale di cui era rimasto vittima

La vicenda giudiziaria

In primo grado si era costituita la sola società di assicurazione, era perciò rimasto contumace il danneggiante; il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità di quest’ultimo, liquidando a favore del ricorrente un risarcimento danni di 46.800 Euro.
L’appello presentato dall’assicurazione, verteva unicamente sul quantum del danno, lasciando dunque passare in giudicato l’aspetto relativo alla ritenuta responsabilità dell’assicurato.
E la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l’ammontare del danno liquidato anteriormente.

Il ricorso per Cassazione

Con un primo motivo di ricorso, il danneggiato denunciava la violazione del litisconsorzio necessario, in quanto il giudizio di appello si era svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo, citato in primo grado ed ivi rimasto contumace.
A detta del ricorrente la partecipazione del proprietario del veicolo doveva ritenersi imposta a pena di nullità della sentenza, in quanto quest’ultimo ha sempre interesse ad un giudizio in cui si discute del danno da lui cagionato.
E invece, sebbene richiesta in appello una integrazione del contraddittorio, la corte territoriale nulla aveva disposto al riguardo.
Diversamente, l’assicurazione eccepiva che non vi era stata alcuna violazione del litisconsorzio, proprio perché l’appello verteva soltanto sul quantum del danno, e dunque non v’era effettivo interesse del proprietario del veicolo, il quale volutamente non era stato citato, proprio per evitargli aggravi di spese ulteriori.

Ma i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso principale.

In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al “quantum debeatur”, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. 9112/2014), e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l’assicuratore (Cass. 3621/2014).
Invero, l’interesse del danneggiante a partecipare al giudizio di appello, pur essendo rimasto contumace in primo grado, deriva proprio dalla impugnazione fatta dalla sua assicurazione.
Nè, per come è ovvio, può essere la compagnia di assicurazione, che propone appello, a stabilire se in concreto poi il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga, in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perché in astratto è sempre nell’interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio, ed è rimessa a costui poi la decisione se l’effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215/2019.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
REVISIONE DELLA PATENTE DOPO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE: AUTOMATISMO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui