Il danno da perdita di chance, anche nell’ambito della responsabilità medica, va quantificato. Queste le conclusioni della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6443 del 6.03.2019

La vicenda

La vicenda presa in esame dai giudici di legittimità riguardava la domanda di risarcimento proposta al Tribunale di Lecce dai congiunti di un soggetto deceduto a seguito di una trombosi carotidea.
In particolare, gli eredi citavano in giudizio la Asl locale e il presidio ospedaliero, ritenendo che sussistesse la responsabilità professionale dei sanitari dipendenti della struttura per il decesso del congiunto.
Gli attori chiedevano al Tribunale adito un risarcimento dei danni subiti a causa di omessa o ritardata diagnosi. Gli stessi, infatti, lamentavano che i sanitari non avevano provveduto a effettuare tutti gli accertamenti necessari per trattare proficuamente il loro congiunto.
Più precisamente, non era stato eseguito l’esame dell’ecodoppler, che, sempre secondo gli attori, avrebbe consentito la pronta diagnosi di una trombosi carotidea, fattore che avrebbe aumentato le chances del de cuius di essere trattato proficuamente in relazione alla patologia prontamente individuata.
Il Tribunale di merito accoglieva parzialmente le domande presentate dagli attori, riducendo l’importo del capitale del risarcimento.
Avverso tale pronuncia proponevano appello gli eredi, lamentando che il Tribunale aveva fornito una motivazione apparente e violando così le norme di cui agli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e 111 Cost. La sentenza veniva ritenuta nulla dagli appellanti, in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di specificare i criteri determinativi del quantum del risarcimento.
Con il secondo motivo di gravame, gli eredi appellanti denunciavano inoltre la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 1226 c.c., affermando che il Tribunale aveva erroneamente fatto ricorso alla valutazione equitativa del danno, ammessa soltanto nel caso in cui questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

La decisione

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio e rimettendo alla Corte di Appello la rideterminazione dell’ammontare del risarcimento dovuto agli eredi appellanti.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la Corte d’Appello si sarebbe affidata alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, che in effetti aveva dimostrato che, ove fosse stato eseguito l’esame dell’ecodoppler, si sarebbe potuto pervenire a una pronta diagnosi di trombosi carotidea e somministrare così immediatamente le prime cure adeguate.
La Consulenza Tecnica precisava che, con una pronta diagnosi, il de cuius avrebbe avuto alcune chances di essere trattato proficuamente, chances che la Corte d’Appello aveva ritenuto di poter quantificare nel 15% – 20%, riducendo nei fatti l’ammontare del risarcimento della metà.
La mancanza dell’ecodoppler, in definitiva, avrebbe potuto, se non prevenire, quantomeno ritardare il sopravvenire dell’ictus che ha poi colpito il paziente.
Ma la Suprema Corte ha censurato al Giudice di secondo grado di non aver concretamente illustrato i criteri applicati per la rideterminazione del danno, né le ragioni sussistenti alla base del nuovo computo.
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che le chances di conseguire un bene della vita, nel caso di specie una più lunga sopravvivenza, vanno in ogni caso concretizzate in termini numerici, quantomeno con una forbice di massima e minima possibilità.
Da quanto detto, si può riscontrare ciò che nelle ultime pronunce dei Giudici di Legittimità è ormai una costante, ovvero l’agganciare il risarcimento del danno a parametri certi e concreti, che tengano in considerazione la reale lesione della sfera giuridica del danneggiato.

Il danno da perdita di chances

Il danno da perdita di chances si configura in modo del tutto peculiare rispetto ai “classici” risarcimenti del danno.
In siffatti casi ad essere risarcita non è una lesione percepibile immediata e diretta della sfera giuridico patrimoniale del danneggiato, bensì la perdita della possibilità di conseguire un determinato bene della vita.
Tale forma di risarcimento si è iniziata ad affermare in giurisprudenza da un decennio a questa parte, soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Si pensi infatti alla mancata possibilità di essere assunti o a conseguire un aumento di carriera a causa di irregolarità nello svolgimento di un concorso.

La perdita di chance nella giurisprudenza di legittimità

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che “la perdita di chance configura un’autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo” (tra le altre, Cass. Civ. n. 21245).
Ma il danno da perdita di chances si è anche affermato nell’ambito della responsabilità medica, proprio in tutti quei casi in cui l’omissione di determinati atti terapeutici o di accertamento delle condizioni cliniche del paziente, se non è  certo che ne avrebbero determinato la guarigione, è tuttavia probabile che ne avrebbero aumentato appunto le chances, le possibilità di migliorare la propria condizione.
Miglioramento che certamente può consistere anche nel prolungamento, anche se di poco, delle aspettative di vita e del conseguente allontanamento temporale dell’evento morte.
La Corte di legittimità non ha mancato di precisare che “da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, “che fare” nell’ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere si esprime, in vista di quell’esito” (Cass. Civ. n. 23846 del 2008).
Proprio il carattere aleatorio ed evanescente del concetto di chance può determinare, in questa species di danno,  la con-fusione dei concetti di danno emergente e lucro cessante, ovvero dei concetti di lesione diretta e di mancato guadagno.

Ciò fa sorgere dei problemi nella determinazione del danno, proprio per la difficoltà nel quantificare con precisione la “mancata occasione”.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che per chance non va inteso un generico mancato guadagno (lucro cessante), bensì un’ipotesi di danno emergente, che si concretizza nella mancata possibilità di ottenere il risultato finale.
Il danneggiato però, al fine ottenere il risarcimento, dovrà provare che, alla base della sua possibilità di conseguire il risultato, vi erano delle effettive possibilità di successo.
Ovvero, di avere avuto una ragionevole probabilità di ottenere il bene della vita a cui si ambiva.
In tema di responsabilità medica civile, pertanto, secondo i classici canoni civilistici, il danneggiato dovrà provare che è più probabile che una tempestiva diagnosi non avrebbe determinato l’esito infausto per il paziente, ritardando l’evento morte o determinandone la guarigione.
“In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi  di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce, nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione o, in alternativa, di una più prolungata – e qualitativamente migliore – esistenza fino all’esito fatale), ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero “non solo l’eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine”, giacchè, tutte queste scelte “appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali” (così Cass. Civ. ord. n. 7260/2018).
Del resto, anche il legislatore negli ultimi anni è intervenuto per dare risalto all’autodeterminazione dell’individuo, qualsiasi sia la sua condizione clinica. Si pensi al riguardo alla L. n. 38 del 2010 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, o alla L. n. 219 del 2017 sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
Con la risarcibilità della chance in ambito medico, si dà dunque rilievo non solo al bene vita e al bene salute, ma anche all’autodeterminazione del paziente, che deve essere sempre messo dinanzi alla possibilità o della guarigione o, comunque, dinanzi alla consapevolezza della propria condizione e aspettative di vita.
Come poi ha da ultimo ribadito la Sprema Corte, tutto ciò deve tradursi in un’attenta valutazione del danno subito dal paziente e in una altrettanto attenta valutazione della sua quantificazione.

Avv. Laura Bellanca

 
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